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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23332/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi episodi di insolvenza fraudolenta. Con il primo motivo si denuncia l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizi di motivazione in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza; la censura, tuttavia, ripropone sostanzialmente le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte respinto la richiesta di declaratoria di improcedibilità per tardività delle querele relativamente ad alcune condotte. Con il terzo motivo si contesta il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena sarebbe stata eccessiva o non adeguatamente mitigata. Il ricorso mira quindi a contestare sia l'affermazione di responsabilità sia la tempestività delle querele e la dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché meramente reiterativo dei motivi di appello e non idoneo a censurare criticamente la motivazione della Corte territoriale; ha considerato pure il secondo e il terzo motivo reiterativi e manifestamente infondati. La sentenza impugnata aveva infatti già dato risposta logica e congrua sia sulla tempestività delle querele, applicando il principio secondo cui il termine decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce irrefutabile contezza dell'inadempimento, sia sulla determinazione della pena, valorizzando modalità reiterate della condotta e personalità dell'imputato. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato quale parametro sulla valutazione degli indizi di colpevolezza; la censura che lo invoca è stata ritenuta inammissibile perché meramente ripetitiva e non specifica.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del ricorso, per aspecificità e difetto di correlazione con la motivazione impugnata, conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione impugnata.
  • La specificità del ricorso richiede una critica argomentata della sentenza: il mero dissenso o la ripetizione delle doglianze di merito integra aspecificità e difetto di correlazione con la motivazione censurata.
  • In materia di insolvenza fraudolenta, ai fini della decorrenza del termine di querela rileva il momento in cui la persona offesa acquisisce irrefutabile contezza della volontà dell'agente di non adempiere.
  • La valutazione della pena e la sua eventuale mitigazione appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione consideri le modalità concrete del fatto e gli elementi soggettivi della personalità dell'imputato.
  • La censura sulla valutazione degli indizi di colpevolezza non è scrutinabile in cassazione quando non si traduce in una vera critica alla motivazione della sentenza di merito ma in una mera reiterazione delle doglianze già respinte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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