Cassazione Penale, Sentenza n. 591/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore d'ufficio avv. Nicoletta Tietto, lamenta due vizi principali: 1) la controversia sulla legittimazione del difensore d'ufficio a proporre impugnazione senza rinnovo del mandato o nuova elezione di domicilio alla luce delle modifiche normative (art. 89 d.lgs.150/2022 e artt. 581 e 581-quater c.p.p.), nonché la sollevata questione di illegittimità costituzionale delle norme che limiterebbero il diritto di difesa (richiamo agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.); 2) l'inosservanza di norme a pena di nullità per l'omessa notificazione al difensore d'ufficio del decreto di citazione per il giudizio di appello (la notifica era stata eseguita all'avv. Bergami, nominato solo quale sostituto per la proposizione del ricorso in Cassazione), con conseguente nullità assoluta della citazione e del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l'errata instaurazione del giudizio d'appello per omessa notifica al difensore d'ufficio effettivamente nominato (avv. Tietto) e l'insufficienza delle notifiche effettuate presso il difensore di fiducia ormai rinunciante, con conseguente nullità assoluta della citazione in appello ex art. 178 lett. c) c.p.p.. Tuttavia, verificata d'ufficio la decorrenza del termine massimo di prescrizione per i reati commessi il 12 agosto 2014 (furto in abitazione e ricettazione) e calcolato il termine più favorevole allora vigente, la Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione, che prevale sulla nullità, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione. La trasmissione o il nuovo giudizio di merito sono preclusi dalla prescrizione intervenuta.
Norme richiamate
Regola l'ultrattività delle disposizioni in materia di procedimento in assenza; la Corte ha ritenuto che sia tale norma a regolare il procedimento e a imporre la verifica della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato alla luce delle disposizioni previgenti e della riforma
art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
Prevedono formalità (mandato e dichiarazione/elezione di domicilio) per l'impugnazione; il P.G. aveva invocato la loro applicazione per l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha sottolineato che la valutazione va fatta con riferimento all'art. 89 e alle garanzie di conoscenza del processo
Richiamato in tema di disciplina del difensore di fiducia rispetto al difensore d'ufficio; la difesa contestava la sua applicabilità al difensore d'ufficio, la Corte ha esaminato il quadro complessivo per verificare la corretta instaurazione del rapporto difensivo e la conoscenza del processo
Riferito dalla difesa come fonte dell'autonomia dell'impugnazione del difensore; la Corte ha valutato la questione insieme alle norme sulla tutela dell'imputato assente e sul mandato difensivo
Prevede la nullità assoluta per mancata notificazione dell'atto al difensore di ufficio; la Corte ha ritenuto sussistente tale nullità per la mancata notifica della citazione in appello al difensore effettivamente nominato
Stabilisce i requisiti per celebrare il processo in assenza: occorre elemento certo di conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza sia volontaria e consapevole; la Corte ha ribadito che l'elezione di domicilio formale non basta se non è accompagnata da una effettiva comunicazione/contatto o da condotte che provino la volontà di sottrarsi
Norma penale richiamata per la determinazione del reato più grave (furto); usata nella comparazione delle pene per il calcolo della prescrizione
articoli 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati dalla difesa per una presunta lesione dei diritti costituzionali (parità, diritto di difesa, responsabilità penale personale e ragionevole durata del processo); la Corte ha esaminato tali profili nella cornice della tutela dell'effettiva conoscenza del processo e delle garanzie per l'imputato assente
Massime di principio
- La celebrazione del processo in assenza richiede la prova di una effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: l'elezione di domicilio formale o la nomina di un difensore di fiducia non sono di per sé sufficienti se il domiciliatario ha rinunciato o non ha mantenuto contatti con l'imputato
- La notifica di atti a un difensore nominato soltanto quale sostituto per un singolo atto esaurisce la sua validità per quell'atto; non legittima notifiche successive quale rappresentante stabile dell'imputato
- L'omessa notificazione della citazione in appello al difensore d'ufficio effettivamente nominato integra nullità assoluta ex art. 178 lett. c) c.p.p., con possibilità di annullamento della sentenza
- Se coesistono una causa estintiva (es. prescrizione) e una nullità assoluta, la causa estintiva prevale salvo che la sua operatività richieda accertamenti di merito che rendano preliminare la declaratoria di nullità
- In casi analoghi è essenziale verificare tempestivamente la correttezza delle notifiche e lo stato del mandato difensivo (nomine, rinunce, elezioni di domicilio) e calcolare i termini di prescrizione prima di disporre ulteriori atti processuali
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