Cassazione Civile, Ordinanza n. 25565/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria accolta in primo e secondo grado: il tribunale aveva condannato una coerede, quale erede di un altro soggetto, al pagamento di una somma a favore di altre eredi, e la corte d'appello aveva rigettato il gravame. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura. La rinuncia era collegata a una scrittura privata transattiva successiva, sottoscritta da tutte le parti, nella quale esse avevano definito bonariamente la lite e pattuito la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché è intervenuta rinuncia al ricorso in prossimità dell'udienza. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e, tenuto conto della transazione intervenuta tra tutte le parti con previsione di compensazione integrale delle spese, ha disposto la compensazione totale delle spese del giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui l'estinzione per rinuncia esclude tale conseguenza.
Norme richiamate
È il rito camerale in cui è stata trattata la causa.
In mancanza di accettazione della rinuncia non opera la regola che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante; dopo la riforma, la condanna non è più necessitata e il giudice può valutarne discrezionalmente l'esclusione.
La modifica legislativa ha reso non automatica la condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione depositata prima dell'udienza, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di impugnazione.
- Se la rinuncia non è accettata dalla controparte, la regolazione delle spese non è automatica: il giudice può derogare al principio di causalità e compensarle integralmente quando emergano ragioni giustificative, come una transazione che preveda espressamente la compensazione delle spese.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- L'accordo transattivo intervenuto tra tutte le parti può costituire ragione idonea per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità, anche se la rinuncia al ricorso è stata unilateralmente depositata.
Come è indicizzato
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