Cassazione Penale, Sentenza n. 24771/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato per il quale il G.i.p. aveva applicato gli arresti domiciliari sulla base di gravi indizi di partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata a un articolato sistema di bancarotta, con distrazioni patrimoniali e operazioni di autoriciclaggio reiterate fino al 2024. Dopo il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura da parte del G.i.p., il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione deduceva due censure: carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie e carenza di motivazione sul giudizio di adeguatezza della misura domiciliare rispetto a una proposta difensiva di misure meno afflittive, anche non custodiali e interdittive. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso, rappresentando che il giudice procedente aveva accolto altra istanza sostituendo la misura domiciliare con una più gradata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, derivante dalla sostituzione della misura cautelare con altra più lieve. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione del principio richiamato, ha evidenziato che, quando la rinuncia dipende da una causa non imputabile al ricorrente e l'interesse alla decisione viene meno, non vi è soccombenza; tuttavia nel dispositivo ha comunque condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
viene richiamato come base per enunciare sinteticamente i motivi di ricorso.
non è citato espressamente, ma la motivazione sul pericolo di reiterazione richiama il tema delle esigenze cautelari e del pericolo attuale di commissione di delitti della stessa specie.
non è citato espressamente, ma il ricorso investe il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità cautelare, la rinuncia al ricorso determinata da sopravvenuta carenza di interesse, quando dipendente da una causa non imputabile al ricorrente, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva può far venire meno l'interesse a coltivare l'impugnazione avverso la precedente misura.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non espressiva di soccombenza sostanziale, non implica automaticamente conseguenze economiche ulteriori oltre alle spese processuali, secondo il principio richiamato dalla Corte.
- Le censure sulla misura cautelare personale possono investire tanto l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione quanto l'adeguatezza della misura prescelta rispetto a soluzioni meno gravose.
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