Cassazione Civile, Sentenza n. 6208/2020 del 05/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti avevano acquistato il 9 febbraio 2007 un terreno di 14.982 mq, comprendente 12.632 mq edificabili e 2.350 mq agricoli. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore ai fini delle imposte di registro e ipocatastali limitatamente alla superficie edificabile, rideterminando il valore sulla base di un metodo sintetico-comparativo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza depositata il 5 giugno 2014, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, fissando il valore medio unitario in 30 euro al mq con riferimento all’intera superficie di 14.982 mq. I contribuenti hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 51, comma 3, e 52 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’Ufficio non aveva provato i dati posti a fondamento della rettifica e che gli atti comparativi prodotti in giudizio non potevano sanare i vizi motivazionali dell’avviso; con il secondo hanno denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la sentenza aveva esteso la rettifica anche ai 2.350 mq agricoli, estranei alla pretesa fiscale; con il terzo hanno dedotto violazione dell’art. 113 c.p.c., censurando il ricorso a criteri equitativi senza una motivazione verificabile; con il quarto hanno denunciato violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente, contraddittoria e inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo. Ha rilevato che l’avviso riguardava esclusivamente i 12.632 mq edificabili e che la CTR, attribuendo rilevanza impositiva anche ai 2.350 mq agricoli, aveva oltrepassato i limiti della domanda tributaria, delimitati dal petitum e dalla causa petendi dell’atto impugnato. Ha inoltre ritenuto apparente e contraddittoria la motivazione della CTR: questa aveva giudicato inaffidabili gli elementi probatori delle parti ma aveva poi rideterminato il valore facendo riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno senza specificarle né indicare un criterio decisorio verificabile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Come in più occasioni rimarcato dalla Corte, difatti, la pretesa impositiva risultante dall’atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l’oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale.
Nel giudizio tributario impugnatorio, l’atto impositivo delimita petitum e causa petendi. Il giudice non può estendere la decisione a componenti della base imponibile o a profili fattuali estranei alla rettifica contestata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Rileva, poi, la Corte che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non espone ragioni idonee a rendere conoscibile l’iter logico della decisione e a consentire il controllo sul ragionamento giudiziale; tale vizio determina la nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Rileva, poi, la Corte che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
La decisione tributaria deve rendere percepibili le ragioni che la sostengono. Una motivazione soltanto formale, incapace di mostrare il percorso logico seguito, è apparente e vizia la sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La gravata sentenza, così come denunciano le ricorrenti, ha in effetti definito il giudizio senza dar conto (di fatto) di alcun criterio decisorio, e con particolare riferimento agli elementi probatori posti a fondamento della pretesa impositiva, delle posizioni difensive assunte dalle contribuenti e della stessa rideterminazione del valore venale del bene (elementi, questi, tutti esaminati senz’alcuna effettiva specificazione contenutistica).
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza in senso costituzionalmente rilevante. È censurabile la decisione che non esplicita alcun criterio decisorio e non consente di ricostruire le ragioni degli accertamenti posti a fondamento.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di impugnazione, l’atto impositivo circoscrive l’oggetto della controversia per petitum e causa petendi. Il giudice non può riconoscere una maggiore pretesa fiscale riferita a beni o superfici che l’Ufficio non ha incluso nella rettifica contestata.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo materialmente, non permette di individuare le ragioni della decisione e l’iter logico seguito, né consente un controllo effettivo sulla correttezza e logicità del ragionamento.
- È contraddittoria e non verificabile la decisione che giudica inattendibili gli elementi probatori disponibili e, nondimeno, fonda la rideterminazione del valore proprio su caratteristiche del bene non specificate e non supportate da ulteriori accertamenti.
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