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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20224/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, addetto alla logistica, ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento del III livello del CCNL di settore, deducendo di avere svolto per anni mansioni superiori, in particolare la conduzione di un carrello elevatore di portata superiore a trenta quintali con patentino, e di avere quindi diritto alle differenze retributive corrispondenti. Il tribunale ha respinto integralmente la domanda; la corte d'appello ha confermato il rigetto del ricorso principale e dichiarato improcedibile l'appello incidentale della società. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/infrapetizione, sostenendo che la corte d'appello avesse omesso di valutare la sussumibilità delle mansioni nel IV livello, intermedio tra quello rivendicato e quello posseduto; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento delle prove testimoniali, in punto di portata del carrello e frequenza di utilizzo, elementi decisivi per l'inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la richiesta di riconoscimento del livello intermedio era stata formulata soltanto in sede di legittimità e quindi costituiva domanda nuova, non essendo stata oggetto di specifica deduzione come censura di infrapetizione nei precedenti gradi di giudizio. Ha ritenuto inoltre che il principio per cui la domanda di superiore qualifica include implicitamente quella intermedia non elide il carattere devolutivo dell'impugnazione: se il giudice di merito non si è pronunciato sul livello intermedio, la relativa omissione deve essere dedotta come vizio della sentenza già nei gradi di merito, non introdotta per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato comunque assorbito quanto al profilo del livello intermedio e, per il resto, è stato giudicato infondato, perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove, non già quando valuta le prove attribuendo maggiore attendibilità ad alcune testimonianze rispetto ad altre. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, quale conseguenza del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/infrapetizione richiede che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente devoluta; non può essere utilizzata per introdurre in cassazione una domanda nuova non formulata nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove; non è sufficiente contestare la diversa valutazione di attendibilità delle prove raccolte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i vizi processuali dedotti con i motivi di ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di attribuzione di una superiore qualifica professionale può implicare, sul piano sostanziale, la richiesta di una qualifica intermedia ricompresa tra quella posseduta e quella rivendicata, purché ciò sia sostenuto dalle allegazioni di fatto e dalle declaratorie contrattuali pertinenti.
  • Tuttavia, il carattere devolutivo del giudizio di impugnazione impone che l'eventuale omissione di pronuncia sul livello intermedio sia specificamente dedotta nei gradi di merito: non è consentito proporre per la prima volta in cassazione una domanda o censura non devoluta prima.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio; occorre la deduzione che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non acquisite al processo o abbia consapevolmente disapplicato la regola di giudizio sulle prove.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di errata valutazione delle testimonianze è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInquadramento e mansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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