Sentenza del 31/01/2024 n. 2927 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società chiedevano il rimborso dell’IRES versata in base all’accertamento con adesione del 14 dicembre 2012, relativo al disconoscimento di costi sostenuti nei periodi d’imposta 2005-2008, contestati come costi per beni e servizi utilizzati per l’esercizio abusivo di attività bancaria e finanziaria. Sostenevano, con due motivi, che il PVC del 12 ottobre 2011 avesse già esteriorizzato la pretesa fiscale prima dell’esercizio dell’azione penale e che la successiva questione di competenza avesse privato di efficacia la richiesta di rinvio a giudizio del 12 settembre 2012, rendendo necessario un nuovo esercizio dell’azione penale nel 2017. Deducevano quindi l’illegittimità del recupero e il venir meno degli effetti dell’adesione. Le istanze di rimborso, presentate il 7 dicembre 2016 e rimaste senza risposta, erano state respinte dalla CTP di Bologna e poi dalla CTR dell’Emilia-Romagna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza decidere nel merito le questioni sulla natura del PVC e sul momento di esercizio dell’azione penale. La sentenza d’appello aveva infatti fondato autonomamente il rigetto sull’intangibilità dell’accertamento con adesione e sull’impossibilità di utilizzare l’istanza di rimborso come impugnazione surrettizia; le società non avevano censurato specificamente tale ratio decidendi, sufficiente da sola a sostenere la decisione. Le ricorrenti sono state condannate a pagare all’Agenzia delle Entrate 27.000 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993
La disposizione è invocata dalle contribuenti per sostenere che i costi correlati a reati non fossero disconoscibili prima dell’esercizio dell’azione penale. La Cassazione, tuttavia, non decide questa questione di merito, perché dichiara inammissibile il ricorso per mancata impugnazione di una ratio autonoma della sentenza d’appello.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge, la parte soccombente che propone un ricorso dichiarato inammissibile è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Se una decisione è sostenuta da più rationes decidendi autonome, il ricorso deve contestarle tutte specificamente: se ne resta incontestata una sufficiente da sola a giustificare il risultato, le censure sulle altre questioni non possono condurre alla cassazione e il ricorso può risultare inammissibile per carenza d’interesse o per il consolidamento della ratio non impugnata.
- L’istanza di rimborso non può essere usata per aggirare la stabilità di un accertamento definito con adesione, quando la decisione impugnata ha ritenuto intangibile la pretesa concordata e tale conclusione non viene specificamente censurata.
- La pronuncia non stabilisce se il PVC possa precedere l’esercizio dell’azione penale né quale effetto abbia una questione di competenza sulla richiesta di rinvio a giudizio: tali questioni non sono state decise nel merito.
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