Cassazione Penale, Sentenza n. 37424/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Noira contro la conferma in appello della condanna per furto aggravato. Tre censure principali: 1) la qualificazione del reato come consumato nonostante la videosorveglianza del datore di lavoro e l'uso di banconote segnate (che, secondo la difesa, avrebbe impedito la piena disponibilità della refurtiva); 2) l'applicazione dell'aggravante della destrezza, contestata perché il fatto sarebbe stato il semplice sfruttamento di una situazione di disattenzione non artificiosamente creata; 3) la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento, ritenuta priva di motivazione e non prevista per il reato di cui si era condannato (salvo diverse fattispecie come l'art. 624-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile/infondato e il secondo fondato; il terzo è stato assorbito. In particolare: ha escluso l'aggravante della destrezza (perché mancava una condotta caratterizzata da abilità o artificiosità che avesse eluso la vigilanza), con la conseguenza che il reato commesso il 16/11/2013 è risultato estinto per prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi, scaduto il 28/10/2021 considerando sospensioni/interruzioni). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Ha dichiarato il ricorso inammissibile agli effetti civili e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina il delitto di furto; la Corte ha accertato la consumazione nel caso specifico poiché l'imputato, al momento della perquisizione, aveva acquisito la disponibilità delle banconote trovate, non essendo stata esercitata una vigilanza concomitante e immanente che impedisse la consumazione
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Prevede l'aggravante della destrezza; la Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante sussiste solo quando l'agente adotti particolari abilità o artifici volti a sorprendere o eludere la vigilanza, mentre non è sufficiente il mero sfruttamento di un'occasione favorevole non provocata
Norma distinta per cui, secondo la Corte, può essere prevista la subordinazione della sospensione condizionale a determinate statuizioni: la sentenza ha osservato che tale subordinazione richiede una base normativa o motivazione specifica e non è automaticamente applicabile ad ogni fattispecie di furto
Norme relative alla prescrizione dei reati e al relativo calcolo; sono state utilizzate per determinare il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) e per stabilire che, considerati gli intervalli di sospensione/interruzione, il termine era comunque decorso al 28/10/2021
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alla trattazione dei motivi di ricorso per cassazione (rigidità dei limiti di analisi del ricorso in relazione ai motivi proposti)
Sez. U., n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete) e Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per distinguere consumazione e tentativo di furto e per definire i requisiti dell'aggravante della destrezza: la consumazione è esclusa se la vigilanza è concomitante, attuale e immanente con immediato intervento; la destrezza richiede abilità/astuzia tali da eludere attivamente la sorveglianza
Massime di principio
- Per ritenere il furto consumato è necessario che l'autore abbia acquisito, anche brevemente, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; la sola presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude la consumazione se essi non assicurano una vigilanza concomitante e l'intervento immediato
- L'aggravante della destrezza richiede un comportamento attivo e speciale (abilità, artificio o astuzia) finalizzato a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore; il mero sfruttamento di una situazione favorevole non provocata non è sufficiente
- L'esclusione di un'aggravante può incidere sul calcolo della prescrizione e portare all'estinzione del reato per decorso del termine, con annullamento della sentenza agli effetti penali
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena a obblighi (es. pagamento del risarcimento) deve avere fondamento normativo o motivazionale chiaro; non è automatica per tutte le fattispecie di furto
- L'annullamento per prescrizione agli effetti penali non elimina automaticamente gli effetti civili: questioni civili e liquidazioni di spese possono essere dichiarate inammissibili o essere confermate separatamente
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