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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38084/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo. Secondo l'imputazione, si sarebbe impossessato di quantitativi imprecisati di energia elettrica serventi l'appartamento in suo uso, tramite prelievo diretto dalla linea elettrica. La difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione e erronea valutazione della testimonianza del tecnico intervenuto, con riferimento agli artt. 624 e 625 c.p. e all'art. 530, comma 2, c.p.p.; 2) ulteriore erronea applicazione della legge penale in relazione ai medesimi articoli, sempre contestando la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come vizi di legittimità, mirassero in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale, condivisa dal primo giudice, era congrua, logica e fondata su corrette massime di अनुभव/esperienza, e che l'imprecisione del tecnico sull'ubicazione dell'appartamento era un mero lapsus, non idoneo a incrinare l'accertamento del prelievo abusivo nell'immobile in uso all'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione per il furto, in relazione all'impossessamento di energia elettrica mediante allacciamento abusivo.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamato come aggravante del furto contestato; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma della singola aggravante.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Richiamato come ulteriore aggravante del furto contestato; non viene svolta una specifica interpretazione oltre il richiamo all'imputazione.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere il dubbio sulla responsabilità, ma ritenuto non pertinente perché i motivi erano diretti in realtà a contestare il merito della ricostruzione fattuale e probatoria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere riproposte censure che, pur formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito ha ricostruito il fatto con un ragionamento coerente, fondato su criteri inferenziali corretti e su massime di esperienza condivisibili, soprattutto se la lettura è convergente tra primo e secondo grado.
  • Un'imprecisione marginale del teste su un dato accessorio, se qualificabile come mero lapsus e non incidente sul nucleo dell'accertamento, non determina di per sé il travolgimento della decisione di merito.
  • Nel furto di energia elettrica, l'accertamento dell'allacciamento abusivo e dell'effettivo prelievo a beneficio dell'immobile nella disponibilità dell'imputato può essere desunto dal complesso del materiale probatorio, anche in presenza di inesattezze isolate nella deposizione del dichiarante.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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