Cassazione Civile, Ordinanza n. 21945/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da tre rimesse affluite, in periodo sospetto, su un conto corrente intestato a una società poi fallita. Tali somme provenivano dall’escussione di un pegno costituito dalla medesima società a garanzia delle proprie esposizioni verso la banca, pegno avente ad oggetto dossier di gestione patrimoniale e i relativi saldi. La corte d’appello ha dichiarato l’inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. delle rimesse e ha condannato la banca alla restituzione dell’importo revocabile. In cassazione la banca ha sostenuto, con il primo motivo, che il pegno aveva natura irregolare perché, sin dalla costituzione della garanzia, la banca sarebbe divenuta proprietaria degli strumenti finanziari e del saldo vincolato, con diritto di soddisfarsi direttamente sui beni fuori dal concorso; con il secondo motivo ha contestato la quantificazione della somma revocabile ai sensi dell’art. 70, comma 3, l.fall., assumendo che la corte territoriale avesse errato nel ritenere non contestato il limite massimo revocabile e nel recepire il conteggio della curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del pegno come pegno regolare, perché dagli accertamenti di merito risultava che il contratto non attribuiva alla banca il potere di disporre dei beni conferiti in garanzia né prevedeva il trasferimento della titolarità o l’obbligo di restituzione del tantundem; conseguentemente mancava il presupposto per ricondurre la fattispecie al pegno irregolare e per escludere la revocabilità delle rimesse. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché volto a sollecitare un nuovo esame del merito sull’accertamento relativo alla soglia di revoca e sulla quantificazione dell’importo dovuto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocatoria fallimentare è stata ritenuta applicabile alle rimesse derivanti dall’escussione di una garanzia reale qualificata come pegno regolare, in assenza dei presupposti del pegno irregolare.
La quantificazione della somma revocabile deve rispettare il limite previsto dalla norma, ma la contestazione della relativa determinazione, se richiede un riesame del fatto, non è scrutinabile in cassazione.
Il pegno irregolare presuppone il trasferimento della proprietà dei beni al creditore e la facoltà di soddisfarsi direttamente su di essi; se tali elementi mancano, la garanzia resta un pegno regolare.
Il richiamo a norme sul mandato è stato valorizzato per escludere che vi fosse un trasferimento della titolarità dei beni in garanzia.
I motivi che denunciano violazione di legge non possono sovvertire accertamenti di fatto ormai consolidati in merito alla struttura della garanzia.
Non è consentito usare il vizio motivazionale per ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento dei fatti e delle risultanze contabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il pegno su strumenti finanziari o saldi di conto corrente è qualificabile come pegno irregolare solo se al creditore sia espressamente attribuito il potere di disporre dei beni o delle somme; in difetto, la garanzia resta regolare e il creditore non acquista la proprietà del bene.
- Nel pegno regolare il creditore garantito non può soddisfarsi trattenendo definitivamente il bene come se fosse proprio, ma deve far valere la garanzia secondo le regole del pegno, con conseguente possibile revocabilità delle somme incamerate in periodo sospetto.
- La qualificazione giuridica della garanzia dipende dal contenuto concreto del contratto: clausole di gestione, reimpiego o realizzazione del dossier non bastano, di per sé, a dimostrare il trasferimento della titolarità dei beni.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o dei conteggi effettuati dal giudice di merito, quando la censura si risolva in una richiesta di nuovo esame dei fatti.
- La contestazione della misura della somma revocabile è inammissibile in cassazione se mira a sovvertire un accertamento di merito supportato da documentazione contabile e non denuncia un vero errore di diritto.
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