Cassazione Penale, Ordinanza n. 33367/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna per i reati contestati in materia di sicurezza e prevenzione antincendio, in relazione all'acquisto e alla detenzione di una rilevante quantità di GPL destinata a costituire un deposito sul piazzale della società, con asseriti profili di pericolo per l'incolumità pubblica. Nel ricorso si deducevano, in sintesi, carenze motivazionali della sentenza impugnata e si chiedeva un riesame nel merito della vicenda; si contestava inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproponessero argomenti di fatto già disattesi dai giudici di merito, senza confrontarsi con il percorso logico della sentenza di appello, e che il diniego della particolare tenuità fosse sorretto da elementi fattuali specifici, tra cui la rilevante offensività della condotta e la reiterazione in un breve arco temporale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava sostanzialmente a un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale era logicamente coerente e adeguata. È stata ritenuta generica anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, poiché la pena era stata determinata nei minimi edittali e senza elementi concreti a sostegno di una maggiore riduzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme richiamate come basi della responsabilità penale confermata in appello; la Corte di cassazione non entra nel merito della loro configurazione, limitandosi a rilevare che la sentenza impugnata ha già ritenuto integrati i reati contestati.
art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 81/2008
Norma in materia di sicurezza sul lavoro richiamata tra le disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata.
Disposizioni richiamate quale ulteriore base normativa della contestazione relativa alla disciplina prevenzionistica e antincendio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché le condotte sono state ritenute concretamente offensive, con rischio per l'incolumità, e non occasionali, essendo state reiterate due volte in un breve lasso di tempo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo giudizio di merito sui fatti, quando la sentenza impugnata abbia già valutato in modo logico e coerente le risultanze processuali e le giustificazioni dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze di fatto o di mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito, senza confrontarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la condotta presenti un apprezzabile grado di offensività e non abbia carattere occasionale, specie se reiterata in un breve arco temporale.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è generica se non indica specifici elementi di illogicità o di violazione dei criteri di commisurazione, soprattutto quando la pena sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →