Sentenza del 06/02/2019 n. 3387 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’atto impugnato era stato annullato in autotutela dall’Agenzia delle Entrate. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, ritenendo che la definizione fosse dovuta esclusivamente allo ius superveniens, cioè all’intervento di una nuova disciplina normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’atto di irrogazione delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute sui lavoratori dipendenti. L’Amministrazione riteneva fittizio il contratto di appalto di manodopera stipulato con la società L. D. e considerava i lavoratori effettivamente dipendenti della ricorrente. In Cassazione la società ha dedotto, da un lato, l’omessa pronuncia della CTR sugli effetti dell’annullamento dell’atto presupposto e, dall’altro, la violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 sull’efficacia delle sentenze relative all’accertamento. Nelle more del giudizio, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela lo stesso atto sanzionatorio, riconoscendo che, dopo il D.Lgs. n. 158/2015, le sanzioni per omesso versamento delle ritenute non sono cumulabili con quelle per ritenute non dichiarate e non operate.
Norme richiamate
Violazione dell’art. 112 c.p.c.
La norma impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni devolute dalle parti. La ricorrente lamentava che la CTR non avesse considerato l’annullamento dell’atto presupposto e i suoi effetti sull’atto sanzionatorio dipendente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4
Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa pronuncia, quale vizio processuale della sentenza impugnata.
Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992
Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
La disposizione disciplina gli effetti dell’esecuzione delle sentenze tributarie, anche non definitive, sugli atti di accertamento e sulla riscossione.
Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997
Sanzione per omesso versamento delle ritenute
Prevede la sanzione per l’omesso versamento delle ritenute. Nel caso esaminato, tale sanzione è stata ritenuta non cumulabile con quella prevista dall’art. 14 dello stesso decreto, alla luce della disciplina sopravvenuta.
Art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997
Sanzioni per accertamento di ritenute non dichiarate e non operate
Prevede le sanzioni relative alle ritenute non dichiarate e non operate. L’Agenzia ha annullato l’atto perché il cumulo con la sanzione per omesso versamento non era più consentito dopo l’intervento normativo del D.Lgs. n. 158/2015.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015
La disciplina sopravvenuta ha escluso il cumulo delle sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 471/1997 nella fattispecie considerata, determinando l’annullamento in autotutela dell’atto sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato viene annullato integralmente in autotutela durante il giudizio, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza decidere nel merito i motivi di ricorso.
- L’annullamento dell’atto sanzionatorio può derivare da una modifica normativa sopravvenuta che renda illegittimo il cumulo di sanzioni precedentemente applicato.
- L’annullamento dell’atto presupposto può incidere sugli atti consequenziali o dipendenti, ma occorre verificare concretamente il collegamento tra i diversi provvedimenti.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di piena fondatezza originaria del ricorso: indica soprattutto che, dopo l’annullamento dell’atto, non permane più un interesse concreto alla decisione.
- In presenza di annullamento dovuto esclusivamente a uno ius superveniens, il giudice può compensare le spese, anche se il contribuente ottiene in concreto l’eliminazione dell’atto impugnato.
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