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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10177/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale gli aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per plurimi furti aggravati commessi in concorso e in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Il ricorso ha dedotto, come primo motivo, violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 c.p. non sarebbe sussistente e che, per effetto di tale erronea contestazione, la pena sarebbe illegale. A sostegno della censura la difesa ha richiamato anche l'assoluzione di un correo in separato giudizio, ma senza spiegare in che modo tale decisione fosse inconciliabile con la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione sia consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore risulti immediatamente e manifestamente eccentrico rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto, la doglianza dell'imputato non evidenziava un errore del genere, perché si fondava su una pronuncia assolutoria resa in altro procedimento nei confronti di un correo, senza dimostrare un accertamento incompatibile con il patteggiamento. La Corte ha quindi ritenuto il motivo manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo entro questi limiti tassativi

  • art. 625, comma 1, n. 5 c.p.

    aggravante la cui insussistenza era dedotta dal ricorrente per sostenere l'illegalità della pena

  • art. 624-bis c.p.

    reato contestato nei capi B e D insieme al concorso di persone e all'aggravante contestata

  • art. 624 c.p.

    reato contestato nel capo C insieme al concorso di persone e ad aggravanti

  • art. 110 c.p.

    norma sul concorso di persone richiamata nei capi di imputazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato per spiegare che l'assoluzione del correo in altro giudizio dipendeva dall'insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 192 c.p.p.

    evocato indirettamente nel riferimento alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e alla valutazione della prova

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il controllo è circoscritto ai motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito o della pena se la doglianza non evidenzia un errore giuridico immediatamente percepibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando la divergenza tra contestazione e decisione sia manifesta ed evidente sin dalla lettura del capo d'imputazione; sono inammissibili censure che richiedano valutazioni interpretative o apprezzamenti non immediatamente desumibili dagli atti.
  • L'allegazione di una sentenza assolutoria resa nei confronti di un correo in altro procedimento non basta, da sola, a dimostrare l'illegalità della sentenza di patteggiamento, se non viene spiegato in che modo quell'accertamento sia inconciliabile con i fatti posti a base della decisione impugnata.
  • Per denunciare l'illegalità della pena nel patteggiamento non è sufficiente contestare in astratto la sussistenza di un'aggravante: occorre mostrare che l'erronea qualificazione o applicazione normativa incida in modo percepibile e immediato sulla legittimità della pena concordata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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