Cassazione Penale, Sentenza n. 15814/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavina ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del GUP. Il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che lo stesso aveva nominato un difensore di fiducia per tutti i gradi di giudizio, comprensivo del mandato ad impugnare e della dichiarazione di domicilio, e che il difensore era anche procuratore speciale, sicché non sarebbe stato necessario depositare una ulteriore dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto di appello. La Corte territoriale aveva invece ritenuto inammissibile l'appello per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. richiede, a pena di inammissibilità, il deposito insieme con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio o, in alternativa, un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione ad una precedente dichiarazione/electione già depositata e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Ha precisato che la nomina del difensore, la procura speciale o il mandato ad impugnare non sostituiscono automaticamente tale requisito e che, nella specie, non risultava né il deposito unitario né un richiamo specifico all'elezione di domicilio nel fascicolo. Ha quindi dichiarato il ricorso infondato, lo ha rigettato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
previene che, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione; può essere soddisfatta anche con un richiamo espresso e specifico nell'impugnazione a una precedente dichiarazione/electione e alla sua collocazione nel fascicolo
modificato dal medesimo d.lgs. n. 150/2022
la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida solo per specifiche notificazioni indicate dalla norma; l'elezione di domicilio antecedente non ha effetto automatico per tutte le notificazioni e, pertanto, va richiamata nell'atto di impugnazione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 89, comma 3 (richiamato nel testo)
ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, con efficacia per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022; ha modificato la disciplina delle notificazioni e delle elezioni di domicilio
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter (menzionata nel testo)
l'abrogazione non incide sulle impugnazioni proposte entro il termine transitorio indicato (la Corte ha richiamato pronunce secondo cui la norma continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino alla data indicata dalle Sezioni unite)
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, l'atto di appello deve contenere a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio oppure, in alternativa, un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/electione già depositata indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale.
- La nomina del difensore, il mandato ad impugnare o la procura speciale non sostituiscono automaticamente il requisito della dichiarazione/elezione di domicilio: occorre comunque il deposito unitario o il richiamo specifico nell'atto di impugnazione.
- L'elezione di domicilio precedentemente effettuata è efficiente ai fini della notifica dell'atto introduttivo di impugnazione solo se il relativo riferimento è reso immediatamente individuabile dall'atto di impugnazione.
- In mancanza del deposito o del richiamo specifico richiesti, l'impugnazione è dichiarata inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese; pertanto è prassi consigliabile allegare sempre la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione o specificarne puntualmente la collocazione nel fascicolo.
- La regola si applica indipendentemente dal rito di primo grado (es. giudizio abbreviato): la modalità del primo grado non esime dal rispetto del requisito formale introdotto dall'art. 581, comma 1-ter.
Testo integrale
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