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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41861/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte è stata investita d'ufficio della correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza del 18/11/2025 relativo al ricorso n. 36912/2025 del pubblico ministero. Per mera svista, l'impugnazione era stata qualificata come appello cautelare e gli atti erano stati trasmessi al Tribunale di Genova come giudice competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Dalla nota pervenuta dal Tribunale di Genova del 24 novembre 2025 emergeva invece che la misura nei confronti dell'interessato non aveva natura cautelare, ma esecutiva, poiché la sentenza che costituiva il titolo era divenuta irrevocabile. Ne conseguiva che il rimedio correttamente esperibile era l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. Il provvedimento ha quindi corretto il dispositivo sostituendo la qualificazione errata dell'impugnazione e individuando il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova quale destinatario degli atti.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo: dove era scritto che l'impugnazione era un appello cautelare con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova ex art. 309, comma 7, c.p.p., deve leggersi che il ricorso è qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova. È stata quindi ordinata anche l'annotazione in cancelleria sugli originali.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    la norma era stata inizialmente richiamata per errore come base della trasmissione degli atti in materia di appello cautelare, ma non era applicabile perché la misura non era cautelare

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    è stato indicato come corretto rimedio impugnatorio per la contestazione relativa a una misura avente natura esecutiva derivante da sentenza irrevocabile

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato riguarda una misura avente natura esecutiva e non cautelare, il rimedio va qualificato secondo le regole dell'esecuzione e non secondo quelle delle impugnazioni cautelari.
  • La presenza di un errore nella qualificazione del mezzo di impugnazione o nell'individuazione del giudice competente può essere corretta con provvedimento di correzione dell'errore materiale, ove dal contenuto degli atti emerga in modo univoco la reale natura del provvedimento.
  • La trasmissione degli atti deve essere indirizzata al giudice effettivamente competente in base alla corretta qualificazione giuridica del rimedio, non alla denominazione erroneamente riportata nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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