Cassazione Penale, Ordinanza n. 41862/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ha proposto un ricorso straordinario deducendo che non sarebbe stato comunicato al suo difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti alla Corte di cassazione. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe leso le prerogative difensive, impedendo la presentazione di memorie, osservazioni e motivi aggiunti, con conseguente nullità dell'ordinanza di inammissibilità resa dalla Cassazione. Nel medesimo atto è stata formulata anche una richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di appello; la Corte ha però precisato che, poiché il fascicolo sulla rescissione del giudicato era stato formato autonomamente, in questa sede poteva esaminare solo l'istanza cautelare di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la sola richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di appello. Ha ritenuto l'istanza infondata perché l'ordinanza di inammissibilità del ricorso ordinario era stata emessa de plano, cioè senza formalità di procedura, nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i ricorsi contro sentenze di appello pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In tale modello procedurale, l'assenza di avviso alle parti non integra violazione delle prerogative difensive. La decisione non entra nel merito della richiesta di rescissione del giudicato, rimessa ad autonomo fascicolo.
Norme richiamate
norma richiamata come base della richiesta di sospensione degli effetti della sentenza; la Corte la applica solo nei limiti del richiamo operato dall'art. 629-bis c.p.p.
richiamato come disposizione che consente di scrutinare, in questa sede, l'istanza di sospensione collegata alla richiesta di rescissione del giudicato
senza formalità di procedura
prevede la decisione de plano dell'inammissibilità del ricorso per cassazione ordinario nei casi previsti, senza avviso alle parti e senza violazione del diritto di difesa
indica il tipo di sentenza di appello contro cui era stato proposto il ricorso ordinario, rilevante per l'applicazione della procedura de plano
Massime di principio
- Quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione è decisa nelle forme de plano previste dalla legge, la mancata comunicazione dell'avviso di udienza alle parti non determina, di per sé, nullità del provvedimento né violazione delle prerogative difensive.
- Nei casi in cui il ricorso straordinario contenga profili propri della rescissione del giudicato, la relativa richiesta può essere trattata in un autonomo fascicolo, distinto dall'eventuale istanza di sospensione degli effetti della sentenza.
- L'istanza di sospensione degli effetti della sentenza collegata alla rescissione del giudicato può essere respinta quando, a una valutazione prima facie, difetti il presupposto della denunciata lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- La decisione resa "senza formalità di procedura" esclude che l'assenza di avvisi alle parti sia sintomatica di invalidità processuale, se la legge stessa prevede un modello camerale accelerato e semplificato.
Come è indicizzato
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