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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41804/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il ricorrente contestava, in sostanza, l'omessa o insufficiente motivazione del giudice di merito sia sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sia sulla congruità della pena applicata. La Corte osserva però che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono tassativamente limitati ad alcuni profili specifici e non comprendono più la censura relativa al mancato esame ex art. 129 c.p.p. né quella sulla congruità della pena. Nel caso concreto, peraltro, la motivazione del giudice di merito su tali aspetti risultava comunque presente.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi indicati dalla norma

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata motivazione sull'insussistenza delle cause di proscioglimento non è più deducibile come motivo di ricorso contro il patteggiamento, salvo i limiti del sistema

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., applicabile al caso perché entrato in vigore prima della sentenza impugnata

  • art. 448 c.p.p.

    norma sul ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, come modificata dalla riforma del 2017

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili i motivi che denunciano l'omessa motivazione sull'art. 129 c.p.p. o sulla congruità della pena.
  • La riforma del 2017 ha ristretto il sindacato di legittimità sulle sentenze ex art. 444 c.p.p., escludendo la deducibilità di vizi motivazionali estranei ai casi espressamente previsti dalla legge.
  • L'eventuale omissione motivazionale del giudice di merito sui presupposti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulla pena non è più censurabile in cassazione, se non nei confini dei motivi tipizzati dalla disciplina del patteggiamento.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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