Cassazione Penale, Sentenza n. 4788/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Castelluzzo aveva chiesto la concessione di permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter legge 26/07/1975 n.354. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta sul presupposto della persistenza della sua pericolosità sociale; il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo rilevando, oltre alle relazioni di sintesi favorevoli, il ritrovamento in cella (dic. 2020) di una missiva indirizzata al ricorrente da un fratello, dalla quale emergerebbero attuali legami con altri detenuti di elevata caratura criminale e la presunta capacità di influire sull'assegnazione o trasferimento di detenuti. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) eccessiva svalutazione delle relazioni di sintesi che attestano disponibilità al dialogo, impegno lavorativo e presa di consapevolezza, 2) vizio di motivazione per aver dato rilievo a una missiva redatta da terzi e per aver considerato elementi non valutati dal Magistrato di sorveglianza, specie alla luce dell'archiviazione del procedimento disciplinare e dell'assenza di condanna penale definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, nel reclamo, ha potuto prendere in considerazione elementi sopravvenuti e documenti non esaminati dal Magistrato di sorveglianza, ai sensi della giurisprudenza consolidata che consente l'acquisizione di informazioni anche d'ufficio. La missiva è stata ritenuta di elevato valore indiziario circa il prestigio criminale del ricorrente e i suoi legami, sufficiente a fondare una prognosi di pericolosità sociale e a giustificare il diniego del permesso premio. La Corte ha altresì ricordato che, nel procedimento di sorveglianza, possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del relativo procedimento penale se pertinenti rispetto al trattamento rieducativo. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".
La norma stabilisce tre requisiti per i permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo. La Corte ha applicato la norma ritenendo che la presunta pericolosità sociale emersa dall'episodio contestato (la missiva e i contatti mafiosi) ostasse alla concessione del beneficio nonostante le relazioni di sintesi favorevoli.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (richiamato) e art. 678 cod. proc. pen.
Richiamati come fondamento procedurale per l'acquisizione di informazioni e per l'esame di elementi nuovi nel reclamo: il Tribunale di sorveglianza può valutare la legittimità del provvedimento alla luce del contributo documentale e informativo prodotto in sede di reclamo, anche acquisendo notizie d'ufficio.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto.
Corte costituzionale, sentenza n. 504 del 1995 (giurisprudenza citata)
Rilevata come principio che i permessi premio hanno funzione pedagogico-propulsiva e costituiscono strumento integrante del trattamento rieducativo; la loro concessione richiede valutazione complessiva del percorso trattamentale e della compatibilità del permesso con la finalità rieducativa.
Massime di principio
- La concessione del permesso premio richiede la verifica congiunta di: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e utilità del permesso rispetto al percorso rieducativo; anche relazioni positive non sono decisive se emerge un elemento ostativo rilevante.
- Nel reclamo avverso il diniego del permesso premio il Tribunale di sorveglianza può valutare elementi nuovi o sopravvenuti e acquisire informazioni anche d'ufficio; non è vincolato alla sola situazione esistente al momento del provvedimento impugnato.
- Fatti che possono costituire ipotesi di reato possono essere presi in considerazione in sede di sorveglianza anche prima della definizione penale, purché siano valutati nella loro pertinenza rispetto al trattamento rieducativo e alla prognosi di pericolosità sociale.
- Documenti esterni al detenuto (es. missive redatte da terzi) possono assumere elevato valore indiziario se dal loro contenuto emerge il mantenimento di legami criminali o il prestigio malavitoso: tali elementi possono prevalere sulle valutazioni positive delle relazioni di sintesi.
- La valutazione del giudice di sorveglianza ha un margine di discrezionalità motivata; la Cassazione non rivede la valutazione discrezionale se la motivazione è logica, coerente e priva di vizi di legge.
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