Cassazione Penale, Ordinanza n. 32114/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per la genericità della richiesta di sospensione condizionale della pena formulata in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendo la scarsità del valore del bene sottratto e l’esiguità delle lesioni cagionate alla vittima. La Corte ha rilevato che la richiesta era stata formulata in appello in termini generici e che la specificazione della censura soltanto nel ricorso per cassazione rende il motivo inammissibile. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché, nel delitto di rapina, la speciale tenuità del danno deve essere valutata considerando complessivamente sia il pregiudizio patrimoniale sia gli effetti dannosi della violenza o minaccia sulla libertà e sull’integrità fisica e morale della vittima. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la richiesta era stata formulata in appello in modo generico, senza indicare elementi di fatto idonei a fondarla; in tale situazione il giudice d’appello non è tenuto né a concedere d’ufficio il beneficio né a motivare specificamente sul punto. La memoria difensiva dell’8 giugno 2026 non ha introdotto elementi idonei a superare tali ragioni.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
attenuante del danno di speciale tenuità
Nel delitto di rapina, la speciale tenuità non può essere riconosciuta considerando soltanto il valore economico del bene sottratto, ma richiede una valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati al patrimonio e alla persona aggredita, inclusi libertà, integrità fisica e integrità morale.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta nei motivi di appello; la genericità della censura in appello non può essere colmata mediante una successiva specificazione nel ricorso per cassazione.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto indicato dalla sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta una questione non devoluta al giudice d’appello; la formulazione generica della censura in appello equivale, ai fini della specificità del motivo, alla mancata deduzione della questione quando essa venga sviluppata soltanto in cassazione.
- Nel delitto di rapina, l’attenuante del danno di speciale tenuità richiede che sia di speciale tenuità il pregiudizio complessivo arrecato sia al patrimonio sia alla persona offesa; non è sufficiente il modestissimo valore economico del bene sottratto, dovendosi considerare anche gli effetti della violenza o della minaccia sulla libertà e sull’integrità fisica e morale della vittima.
- Il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul diniego quando la richiesta sia formulata in modo generico e assertivo, senza l’indicazione di elementi di fatto astrattamente idonei a giustificarla.
Come è indicizzato
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