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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22306/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.) per presunta assenza di attualità del pericolo di reiterazione: secondo la difesa le dichiarazioni dei collaboratori attesterebbero un ruolo dell'imputato al massimo fino al 2018 e le precedenti misure cautelari e periodi di detenzione (dal 2015 in poi) avrebbero dovuto dimostrare la cessazione del vincolo associativo o l'assenza di esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la difesa non ha contestato il compendio indiziario sul punto e che il periodo contestato per la partecipazione va fino a luglio 2019. La sentenza evidenzia elementi a sostegno della persistenza del legame (dichiarazioni del collaboratore Messina, videoriprese 2015-2016, vicende estorsive non contestate dalla difesa). Si applica la giurisprudenza che limita il valore del 'tempo silente' quale prova della cessazione del vincolo associativo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; dispone l'invio degli atti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso al Tribunale del riesame contro provvedimenti cautelari; qui usato come titolo di impugnazione del provvedimento di custodia cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; in tema di custodia cautelare per tale reato la presunzione di esigenze cautelari è particolarmente forte e può essere superata solo con prove oggettive di recesso o esaurimento dell'attività associativa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione e impugnazione consentiti in sede di ricorso; il ricorso è valutato nei limiti di quanto dedotto conformemente a questa disposizione.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di impugnazione per violazione di legge; qui invocato dalla difesa per censurare la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis; la Corte ricorda che il giudice non deve dimostrare positivamente il periculum, ma verificare se la presunzione sia stata effettivamente smentita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e somme in caso di ricorso giudicato infondato o inammissibile; qui usata per la condanna del ricorrente a pagare €3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsioni procedurali per gli adempimenti in caso di conferma della misura; la Corte ordina l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021 (Giardino) e giurisprudenza consolidata

    In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. puo essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attivita associativa, mentre il cosiddetto tempo silente non puo, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attivita di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

    La Corte applica tale principio: la sola distanza temporale dagli eventi non è sufficiente a dimostrare la cessazione del vincolo associativo; servono elementi oggettivi di recesso o di reale rottura del legame.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per 416-bis esiste una forte presunzione che giustifica la custodia cautelare; per superarla serve prova oggettiva di recesso dall'associazione o dell'esaurimento dell'attivita associativa.
  • Il mero decorso del tempo ('tempo silente') non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari; esso può essere valutato solo come elemento residuale insieme ad altri indizi concreti (collaborazione, trasferimento, atti formali di recesso).
  • La difesa, se intende ottenere la revoca della misura, deve contestare specificamente il compendio indiziario o fornire elementi concreti che dimostrino la cessazione del vincolo associativo; deduzioni generiche o non contrastuali rischiano di rendere il ricorso inammissibile o infondato.
  • Il giudice non è tenuto a dimostrare positivamente il pericolo di reiterazione se non sussistono elementi che smentiscano la presunzione di pericolosita; l'onere difensivo è quindi di produrre elementi di dissociazione concreti e verificabili.
  • Ricorsi procedurali viziati nella specificita delle censure o privi di deduzioni concrete possono comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).

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