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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07985/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata perché fondato su censure di merito e non su un effettivo vizio argomentativo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per concorso in truffa e per uso di documento di identità falso, contestando un vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità concorsuale. Il ricorso deduceva che la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente spiegato il contributo della ricorrente al fatto; tuttavia la Corte ha rilevato che le doglianze si risolvevano in deduzioni di fatto, assertive e non confrontate in modo reale con le ragioni della decisione di merito.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 640 c.p.

    Richiamati per qualificare il capo A come concorso di persone nel reato di truffa; la Corte non entra nel merito della configurazione, ma prende atto della condanna confermata in appello.

  • art. 497-bis, comma secondo, c.p.

    Richiamato per il capo B quale ulteriore titolo di condanna confermato in appello; la decisione non sviluppa un autonomo approfondimento sul contenuto della fattispecie.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante contestata al capo B e confermata nella sentenza impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura è qualificata come vizio di motivazione del ricorso per cassazione, ma la Corte rileva che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza e si risolve in doglianze in fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una mera rivalutazione del fatto o in censure assertive prive di concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente prospettato come vizio motivazionale, non evidenzia reali lacune logiche o giuridiche della decisione di merito e si limita a contestarne l'apprezzamento probatorio.
  • La contestazione della responsabilità concorsuale richiede argomentazioni specifiche e coerenti con le risultanze processuali; deduzioni generiche o meramente fattuali non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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