Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46529/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna (8 mesi reclusione per gli artt. 110 e 642, comma 2 c.p. e risarcimento) per più censure: 1) nullità per difetto di procedibilità per tardività della querela (querela 20/02/2014; perizia compagnia 17/10/2013 e indagini private concluse 10/12/2013); 2) motivazione contraddittoria circa la responsabilità, con dedotta estraneità dell'imputato e assenza di richiesta risarcitoria da parte sua; 3) mancata assunzione di prova decisiva (revoca dell'ammissione dei testi della difesa e rifiuto di rinnovare l'istruttoria per l'audizione di due legali); 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato agli investigatori privati per violazione art. 391-bis c.p.p.; 5) carenza motivazionale sulla valutazione dell'indigenza e sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale di 500 euro e sulla non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, in parte, generico e reiterativo delle doglianze già disattese dalla Corte territoriale. In particolare: 1) la querela è stata ritenuta tempestiva perché gli elementi iniziali forniti dalla perizia della compagnia non erano sufficienti a dare una conoscenza certa del fatto e gli accertamenti investigativi si sono conclusi il 10/12/2013; 2) le dichiarazioni rese a investigatori privati sono utilizzabili (non rientrano nella disciplina dell'art. 391-bis c.p.p.) e la Corte ha valorizzato altresì l'atto di rinuncia sottoscritto che evidenziava l'inesistenza dell'incidente e la firma non disconosciuta; 3) la revoca dell'ammissione dei testi della difesa è legittima se motivata per superfluità e la mancata rinnovazione non ha prodotto un pregiudizio decisivo; 4) le doglianze sulla non menzione e sull'indigenza sono generiche e la subordinazione della sospensione condizionale al versamento della provvisionale è conforme all'art. 165 c.p.; 5) per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa. Infine, l'inammissibilità impedisce la dichiarazione in cassazione dell'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata per la partecipazione nel reato; parte dell'imputazione confermata in sede di merito.

  • art. 642, comma 2, c.p.

    Norma del reato contestato (frode in danno di assicurazione); fondamento della condanna confermata in appello.

  • art. 124 c.p.

    Disciplina della decadenza della querela: il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato; l'onere di provare l'intempestività grava su chi la deduce.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Regola sulla utilizzazione delle dichiarazioni rese al difensore nell'ambito dell'istruttoria difensiva: la Corte ha ritenuto non applicabile tale disciplina alle dichiarazioni rese ad investigatori privati incaricati dalla compagnia, quindi tali dichiarazioni sono utilizzabili.

  • artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p.

    Norme che regolano l'investigazione difensiva preventiva; la Corte ha ricordato che la loro attivazione è facoltativa e soggetta alla volontà del soggetto.

  • art. 495, comma 4, c.p.p.

    Consente al giudice di revocare prove già ammesse per superfluità; il provvedimento è ampio e la revoca è legittima se motivata.

  • art. 190, comma 1, c.p.p.

    Regola l'ammissione delle prove all'inizio del dibattimento; distinta dall'ambito di revoca previsto dall'art. 495.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Nullità a regime intermedio derivante da omissioni procedurali deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente, altrimenti è sanata.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Consente il motivo di cassazione per omessa acquisizione di prova decisiva solo se la prova negata poteva determinare una decisione totalmente diversa.

  • art. 165 c.p.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittimo subordinare la sospensione al pagamento della provvisionale, richiamando il secondo comma quando il beneficio era già stato concesso in precedenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilmente altre sanzioni; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare ora l'estinzione per prescrizione in cassazione.

Massime di principio

  • La tempestività della querela si valuta sul momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa e sufficiente degli elementi del reato: elementi investigativi preliminari non sempre bastano a far decorrere il termine.
  • Le dichiarazioni rese a investigatori privati incaricati da terzi (es. compagnie assicurative) sono in linea di massima utilizzabili in dibattimento e non rientrano nella tutela prevista dall'art. 391-bis c.p.p., salvo specifiche fattispecie.
  • Il giudice può revocare la ammissione di prove già riconosciute se le ritiene superflue; la decisione deve essere motivata e la mancata immediata impugnazione delle nullità procedurali può determinarne la sanatoria.
  • La mancata ammissione di una prova può costituire motivo di cassazione solo se la prova negata avrebbe potuto determinare un esito totalmente diverso del giudizio; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Per ottenere l'esenzione o la modifica di oneri procedurali (es. pagamento provvisionale), il ricorrente deve fornire elementi documentali concreti e specifici che dimostrino l'indigenza o l'impossibilità di adempiere.
  • L'inammissibilità del gravame in Cassazione preclude il vaglio su questioni che richiedono l'esistenza di un valido rapporto di impugnazione, compresa la possibilità di pronunciare l'estinzione per prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.