Cassazione Penale, Sentenza n. 46529/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna (8 mesi reclusione per gli artt. 110 e 642, comma 2 c.p. e risarcimento) per più censure: 1) nullità per difetto di procedibilità per tardività della querela (querela 20/02/2014; perizia compagnia 17/10/2013 e indagini private concluse 10/12/2013); 2) motivazione contraddittoria circa la responsabilità, con dedotta estraneità dell'imputato e assenza di richiesta risarcitoria da parte sua; 3) mancata assunzione di prova decisiva (revoca dell'ammissione dei testi della difesa e rifiuto di rinnovare l'istruttoria per l'audizione di due legali); 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato agli investigatori privati per violazione art. 391-bis c.p.p.; 5) carenza motivazionale sulla valutazione dell'indigenza e sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento della provvisionale di 500 euro e sulla non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, in parte, generico e reiterativo delle doglianze già disattese dalla Corte territoriale. In particolare: 1) la querela è stata ritenuta tempestiva perché gli elementi iniziali forniti dalla perizia della compagnia non erano sufficienti a dare una conoscenza certa del fatto e gli accertamenti investigativi si sono conclusi il 10/12/2013; 2) le dichiarazioni rese a investigatori privati sono utilizzabili (non rientrano nella disciplina dell'art. 391-bis c.p.p.) e la Corte ha valorizzato altresì l'atto di rinuncia sottoscritto che evidenziava l'inesistenza dell'incidente e la firma non disconosciuta; 3) la revoca dell'ammissione dei testi della difesa è legittima se motivata per superfluità e la mancata rinnovazione non ha prodotto un pregiudizio decisivo; 4) le doglianze sulla non menzione e sull'indigenza sono generiche e la subordinazione della sospensione condizionale al versamento della provvisionale è conforme all'art. 165 c.p.; 5) per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa. Infine, l'inammissibilità impedisce la dichiarazione in cassazione dell'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma richiamata per la partecipazione nel reato; parte dell'imputazione confermata in sede di merito.
Norma del reato contestato (frode in danno di assicurazione); fondamento della condanna confermata in appello.
Disciplina della decadenza della querela: il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato; l'onere di provare l'intempestività grava su chi la deduce.
Regola sulla utilizzazione delle dichiarazioni rese al difensore nell'ambito dell'istruttoria difensiva: la Corte ha ritenuto non applicabile tale disciplina alle dichiarazioni rese ad investigatori privati incaricati dalla compagnia, quindi tali dichiarazioni sono utilizzabili.
artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p.
Norme che regolano l'investigazione difensiva preventiva; la Corte ha ricordato che la loro attivazione è facoltativa e soggetta alla volontà del soggetto.
Consente al giudice di revocare prove già ammesse per superfluità; il provvedimento è ampio e la revoca è legittima se motivata.
Regola l'ammissione delle prove all'inizio del dibattimento; distinta dall'ambito di revoca previsto dall'art. 495.
Nullità a regime intermedio derivante da omissioni procedurali deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente, altrimenti è sanata.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Consente il motivo di cassazione per omessa acquisizione di prova decisiva solo se la prova negata poteva determinare una decisione totalmente diversa.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittimo subordinare la sospensione al pagamento della provvisionale, richiamando il secondo comma quando il beneficio era già stato concesso in precedenza.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilmente altre sanzioni; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Regola l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare ora l'estinzione per prescrizione in cassazione.
Massime di principio
- La tempestività della querela si valuta sul momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa e sufficiente degli elementi del reato: elementi investigativi preliminari non sempre bastano a far decorrere il termine.
- Le dichiarazioni rese a investigatori privati incaricati da terzi (es. compagnie assicurative) sono in linea di massima utilizzabili in dibattimento e non rientrano nella tutela prevista dall'art. 391-bis c.p.p., salvo specifiche fattispecie.
- Il giudice può revocare la ammissione di prove già riconosciute se le ritiene superflue; la decisione deve essere motivata e la mancata immediata impugnazione delle nullità procedurali può determinarne la sanatoria.
- La mancata ammissione di una prova può costituire motivo di cassazione solo se la prova negata avrebbe potuto determinare un esito totalmente diverso del giudizio; altrimenti la censura è inammissibile.
- Per ottenere l'esenzione o la modifica di oneri procedurali (es. pagamento provvisionale), il ricorrente deve fornire elementi documentali concreti e specifici che dimostrino l'indigenza o l'impossibilità di adempiere.
- L'inammissibilità del gravame in Cassazione preclude il vaglio su questioni che richiedono l'esistenza di un valido rapporto di impugnazione, compresa la possibilità di pronunciare l'estinzione per prescrizione.
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