Cassazione Civile, Ordinanza n. 24364/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di lavori presso l'abitazione del resistente, consistenti nella realizzazione degli impianti elettrico, idrico, termico, fognario e di condizionamento, oltre al rifacimento dello scarico pluviale del terrazzo e alla predisposizione del condizionatore nella stanza da letto. Il resistente aveva chiesto il pagamento di Euro 6.880,00 oltre interessi; il ricorrente aveva opposto l'inadempimento della controparte, lamentando il mancato completamento delle opere, l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità, il ritardo nell'esecuzione e la presenza di vizi, formulando anche domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente versate in eccesso e di risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte di appello aveva accolto l'appello del resistente. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante il ricorrente avesse allegato che la sentenza gli era stata notificata e il ricorso fosse stato proposto oltre il termine breve di sessanta giorni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo di ricorso, perché ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso. Ha ritenuto decisivo che il ricorrente avesse dedotto la notificazione della sentenza impugnata, ma non avesse depositato, nei termini dell'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione; inoltre, il ricorso risultava notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e la mancanza non era sanata dalla mancata contestazione del controricorrente né dalla produzione di quest'ultimo. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
quando il ricorrente allega la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancanza determina improcedibilità se non sanata da produzione del controricorrente o del fascicolo d'ufficio
se la sentenza è notificata, decorre il termine breve per impugnare; il ricorso notificato oltre tale termine rende operante l'onere documentale previsto dall'art. 369 c.p.c.
in assenza di allegazione della notificazione della sentenza, si applica il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto però la notificazione era stata allegata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, grava su di lui l'onere di depositare, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata non è esclusa dalla mancata contestazione della notificazione da parte del controricorrente, poiché il vizio è rilevabile d'ufficio.
- Il controllo sulla tempestività dell'impugnazione dipende dalle allegazioni delle parti: se la notificazione della sentenza è allegata, opera il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; in difetto di tale allegazione, il giudice verifica la tempestività rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- La produzione della relata di notificazione può essere effettuata anche dal controricorrente o risultare dal fascicolo d'ufficio; solo in tali casi la mancanza originaria può non determinare improcedibilità.
Come è indicizzato
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