Cassazione Penale, Sentenza n. 19869/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. L'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali; le spese restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Durante la trattazione è intervenuta la remissione di querela, ritualmente presentata dal querelante e regolarmente accettata; tale evento ha determinato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., rendendo inevitabile l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del delitto.
Norme richiamate
La remissione della querela, se validamente proposta e accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte; in presenza di estinzione il giudice deve annullare la sentenza senza rinvio.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma consente che, anche in caso di estinzione del reato per remissione della querela, le spese processuali siano imputate al querelato; il giudice può quindi condannare l'imputato al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La remissione della querela produce estinzione del reato solo se è stata proposta dal querelante e tempestivamente accettata: il giudice deve verificare la ritualità degli atti.
- Se il reato si estingue nel corso del procedimento (anche in appello), la pronuncia impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione, senza che sia necessario esaminare il merito della decisione precedente.
- L'estinzione del reato non elimina automaticamente l'onere delle spese processuali a carico dell'imputato; il giudice può ugualmente condannarlo al pagamento delle spese ai sensi della normativa processuale applicabile.
- La remissione della querela incide sul reato per il quale è proposta e sul soggetto beneficiario; non produce effetti automatici su eventuali altri reati o coimputati non coinvolti nella remissione.
- La remissione è efficace solo per i reati perseguibili a querela di parte; per reati procedibili d'ufficio la remissione del querelante non estingue il procedimento.
- Quando interviene una causa estintiva durante il processo, la decisione giudiziaria deve adeguarsi alla nuova situazione giuridica e dichiarare l'estinzione senza procedere a valutazioni di merito non più rilevanti.
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