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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29408/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata convenzionata per il pagamento di prestazioni di analisi cliniche rese in favore del servizio sanitario regionale nel 2007. La struttura sosteneva che l'azienda sanitaria avesse corrisposto solo una parte del dovuto, applicando tariffe ridotte e uno sconto obbligatorio previsti da decreti assessoriali regionali che, a dire della ricorrente, non erano applicabili perché sospesi in sede cautelare dal giudice amministrativo e poi destinatari di una reviviscenza delle precedenti tariffe. In appello, la struttura contestava anche il rilievo di genericità e aspecificità mosso dai giudici di merito alla quantificazione del credito e deduceva ulteriori profili: applicabilità delle tariffe maggiori per i primi mesi del 2007, spettanza degli interessi di mora, errore nel computo del ticket e spettanza dei compensi per prestazioni oltre il tetto di spesa. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo inammissibili o infondate le censure, soprattutto perché non specificamente dirette contro la statuizione di primo grado che aveva ritenuto non provate le concrete modalità di determinazione del credito e, comunque, perché le tariffe ridotte risultavano applicabili. Con il ricorso per cassazione la società articolava nove motivi, incentrati principalmente su: applicabilità temporale delle tariffe ridotte; corretta ripartizione dell'onere probatorio; effetti dei decreti regionali e delle decisioni del giudice amministrativo; omessa pronuncia sulla domanda relativa alle prestazioni eccedenti il budget; spettanza degli interessi; errato calcolo del ticket; e regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di gravame relativo alle tariffe, sicché le ulteriori considerazioni sul merito erano tamquam non essent. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo, il settimo, l'ottavo e il nono motivo, perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o perché tendevano a prospettare questioni ormai assorbite dalla statuizione, non censurata efficacemente, sulla mancata prova dell'esistenza e determinazione del credito. Il quarto motivo è stato ritenuto comunque infondato: la Corte ha ribadito che la sospensione amministrativa delle tariffe ridotte aveva natura provvisoria e che, una volta respinte le impugnazioni amministrative, la revoca della sospensione e il ripristino delle tariffe ridotte erano legittimi. I motivi quinto e sesto, relativi alle prestazioni eccedenti il budget e alla dedotta omessa pronuncia, sono stati giudicati manifestamente infondati, perché la declaratoria di indimostrata esistenza del credito rendeva superflua ogni ulteriore verifica su eventuali eccedenze. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte richiama la necessità che il motivo di appello sia specifico; in difetto, la censura è inammissibile e il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito della questione

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo, secondo la formula di legge

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una censura per difetto di specificità, ogni successiva argomentazione sul merito di quella stessa questione resta irrilevante, perché il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sul punto.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che agisce per il pagamento deve dimostrare l'esistenza e la concreta determinazione del credito; se tale prova manca, divengono irrilevanti le ulteriori contestazioni su singole componenti del computo.
  • Le censure per cassazione devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca il merito di una questione decisa in rito, o che prescinde dalla statuizione assorbente posta dal giudice di merito.
  • La sospensione cautelare di un atto amministrativo che riduce tariffe o modifica criteri di rimborso ha efficacia provvisoria e viene meno quando sopravviene la decisione definitiva che conferma la legittimità dell'atto, con conseguente ripristino degli effetti del provvedimento originario di riduzione.
  • Se il credito principale è ritenuto non provato, sono assorbite le domande accessorie e le ulteriori questioni di merito dipendenti dall'esistenza del capitale, inclusa quella sugli interessi.
  • La soccombenza consente la condanna alle spese di lite; la scelta di non compensarle rientra nell'apprezzamento del giudice di merito e non è liberamente sindacabile in cassazione se correttamente motivata nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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