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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21151/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Consorzio aveva impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento della natura prededucibile di un credito di EUR 27.518,06 relativo a corrispettivi per servizi di trasporto effettuati anteriormente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale aveva ritenuto che la prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter d.l. 347/2003 (come interpretata dall'art. 8, comma 1-bis d.l. 91/2017) si applicasse soltanto ai trasporti funzionali agli impianti essenziali, interpretando la norma come riferita in particolare ai trasporti in entrata di materie prime; il Consorzio ha dedotto violazione di tale interpretazione autentica e omessa valutazione di fatti non contestati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, cassando la decisione del Tribunale e rinviando la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione. La Corte ha chiarito che l'art. 8, comma 1-bis d.l. 91/2017 amplia la categoria dei crediti prededucibili delle imprese di autotrasporto includendo anche le prestazioni che consentono la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA in senso autonomo e non solo i trasporti in entrata di materie prime o le prestazioni strettamente connesse al ciclo produttivo dell'acciaio. Il Tribunale dovrà quindi riesaminare il caso valutando l'oggetto e la funzione specifica dei trasporti in rapporto alla funzionalità degli impianti e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004, n. 39

    Prevede una specifica ipotesi di prededuzione per crediti anteriori all'ammissione alla procedura in favore di PMI per prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali; è disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 8, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2017, n. 91, conv. L. 3 agosto 2017, n. 123

    Norma di interpretazione autentica che estende la prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste dall'art. 3, comma 1-ter e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. La Corte interpreta la congiunzione 'e' come introduzione di una proposizione autonoma: la prededuzione comprende anche prestazioni di trasporto che garantiscono la funzionalità degli impianti, a prescindere dalla tipologia di fase produttiva e dall'entrata/uscita delle merci.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso per lamentare che il Tribunale non aveva fatto riferimento alla ricostruzione fattuale non contestata; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dal primo, ma ha affermato l'obbligo di valutare l'oggetto della prestazione in rapporto alla funzione normativa.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato a titolo di principio generale: la prededuzione è un'eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore.

  • Raccomandazione 2003/361/CE

    Richiamata per identificare le piccole e medie imprese beneficiarie della prededuzione ai sensi della normativa nazionale.

  • D.P.C.M. 14 marzo 2014 (piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria)

    Richiamato come riferimento per gli interventi di tutela dell'ambiente e della salute che possono giustificare crediti prededucibili.

Massime di principio

  • La prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter d.l. 347/2003 è un'eccezione di stretta interpretazione, ma l'interpretazione autentica di art. 8, comma 1-bis d.l. 91/2017 amplia specificamente la tutela per le imprese di autotrasporto.
  • Per i trasportatori la prededuzione non va automaticamente limitata ai soli trasporti in entrata di materie prime: rileva se la prestazione di trasporto, sia essa ante o post produzione o in uscita, contribuisce concretamente alla funzionalità degli impianti dell'ILVA o agli interventi di risanamento, sicurezza e tutela ambientale.
  • Il giudice deve valutare il contenuto e la finalità concreta del servizio di trasporto (oggetto, natura della merce, rapporto con misure ambientali o di continuità produttiva), non limitandosi a considerazioni formali come la direzione del trasporto.
  • La qualifica del creditore come PMI secondo la raccomandazione comunitaria e il collegamento delle prestazioni ai piani di tutela ambientale/sicurezza sono elementi rilevanti ai fini della prededuzione.
  • Se la decisione di merito omette di valutare fatti non contestati o l'effettiva funzione della prestazione ai fini della funzionalità impiantistica, la decisione può essere cassata e il giudice rimesso a nuovo esame.
  • In situazioni analoghe conviene documentare con precisione l'oggetto del trasporto e il nesso funzionale con l'attività produttiva, la sicurezza o gli interventi ambientali previsti dai piani ufficiali, per sostenere la richiesta di prededuzione.

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