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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21121/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 589/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva accolto l'appello di ARCA contro l'avviso di accertamento ICI 2008 notificato dal Comune. Il Comune sosteneva che, ai sensi della L.R. Puglia n.54/84 (art.16 e 20), l'IACP era obbligato ad aggiornare biennalmente la situazione reddituale degli assegnatari e che l'omesso adempimento comportava la perdita del requisito di "regolare assegnazione" e quindi la perdita dell'esenzione ICI; chiedeva la cassazione della sentenza ritenendo che la violazione degli obblighi informativi regionali incidesse sul diritto all'agevolazione fiscale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto che l'esenzione fiscale prevista dall'art.1 del d.l. n.93/2008 (con rinvio all'art.8, comma 4, d.lgs. n.504/1992) presuppone esclusivamente che gli alloggi siano "regolarmente assegnati" e che la normativa regionale (L.R. Puglia n.54/84) disciplina obblighi e procedure amministrative relativi all'edilizia residenziale pubblica, non l'estensione o la perdita delle agevolazioni tributarie, materia riservata alla legislazione statale. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione iuris tantum che gli alloggi IACP siano gestiti conformemente alla legge, lasciando all'ente impositore l'onere di provare l'irregolarità. Di conseguenza il mancato rispetto degli obblighi informativi regionali non determina automaticamente la perdita dell'esenzione fiscale; le spese di giudizio sono a carico del ricorrente

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 93/2008

    Ha escluso dall'imposta (ICI) gli immobili IACP con decorrenza dall'1/1/2008 e rinvia all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 504/1992; la Corte interpreta che l'esenzione presuppone la regolare assegnazione prevista dalla normativa statale

  • Decreto legislativo n. 504/1992

    Indica quale presupposto dell'agevolazione fiscale la condizione che gli alloggi siano regolarmente assegnati; la Cassazione applica questo parametro come unico rilevante ai fini dell'esenzione

  • Legge Regionale Puglia n. 54/1984

    Regolamentano gli obblighi degli enti gestori (IACP) in materia di aggiornamento biennale della situazione reddituale e la procedura di decadenza dall'assegnazione; la Corte ritiene che tali disposizioni operino nel campo amministrativo e civilistico e non possano automaticamente incidere sull'ambito agevolativo tributario statale

  • D.P.R. n. 616/1977

    art. 93 (e richiamo ad art. 95 nella motivazione)

    Attribuisce funzioni alle regioni in materia di IACP e ha trasferito competenze organizzative; la Cassazione lo usa per distinguere l'ambito regionale/organizzativo dall'ambito fiscale statale

  • Costituzione

    art. 23 (riserva di legge per le agevolazioni tributarie, richiamata tramite giurisprudenza costituzionale)

    Richiama il principio per cui le norme di agevolazione tributaria devono essere determinate dalla fonte legislativa statale; conseguentemente le Regioni non possono estendere o limitare tali agevolazioni con disposizioni che incidano sui presupposti fiscali

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per alloggi IACP si valuta in base al presupposto statale della "regolare assegnazione"; obblighi regionali di comunicazione o aggiornamento non incidono automaticamente sul diritto all'agevolazione
  • Sussiste una presunzione iuris tantum che gli alloggi gestiti dagli Istituti siano regolarmente assegnati; spetta all'ente impositore fornire la prova dell'irregolarità per negare l'esenzione
  • La decadenza dall'assegnazione degli alloggi è un effetto amministrativo che richiede il rispetto della procedura regionale (notifica di preavviso, eventuali accertamenti, provvedimento del Sindaco) e non opera automaticamente per l'omessa comunicazione
  • Nelle controversie simili il Comune deve attivare e documentare il procedimento di accertamento/decadenza previsto dalla legge regionale prima di ritenere escluso il beneficio fiscale; semplici inadempimenti formali dell'ente gestore non bastano a escludere l'agevolazione
  • Occorre sempre distinguere la sfera amministrativa/civilistica (competenza regionale) da quella fiscale (competenza statale): le disposizioni regionali non possono modificare i presupposti delle agevolazioni fiscali stabiliti dalla legge statale

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