Cassazione Civile, Sentenza n. 21120/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003 e 2006 relativi all'immobile in via Ardeatina 1696 sostenendo: 1) mancata notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'atto attributivo/modificativo della rendita catastale, con conseguente illegittimità degli avvisi comunali; 2) diritto all'esenzione per riconoscimento della ruralità dell'immobile (attività agrituristica) e carenza di istruttoria/valutazione dei documenti che dimostravano tale destinazione (licenza agrituristica, concessioni in sanatoria, iscrizione regionale); 3) violazioni del D.M. 701/94 e della normativa che disciplina la variazione catastale e gli effetti retroattivi delle domande presentate ai sensi del d.l. 70/2011; 4) omissione da parte dei giudici di merito di pronunciarsi su fatti decisivi (omesso esame di documenti e della mancata annotazione catastale). La CTR aveva confermato la decisione di primo grado respingendo il ricorso della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli infondati o inammissibili: ha confermato i principi secondo cui la classificazione catastale (categoria) è elemento decisivo per il riconoscimento della ruralità e che, se il classamento non è stato impugnato, esso acquista definitività; ha anche richiamato la giurisprudenza secondo cui la notifica dell'atto attributivo serve a decorrere il termine per l'impugnazione ma non impedisce l'utilizzabilità della rendita per annualità pregresse. Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo: la CTR non ha verificato se la variazione catastale fosse stata effettivamente annotata negli atti catastali (annotazione necessaria perché l'autocertificazione/domanda ai sensi del d.l. 70/2011 produca effetti retroattivi). Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione esclusivamente per accertare l'esistenza dell'annotazione della variazione catastale e valutare gli effetti conseguenti.
Norme richiamate
art. 100, 103, 112 c.p.c.
Citati rispetto alla corretta individuazione del contraddittorio e all'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle eccezioni rilevate dalle parti; la Corte ritiene che i rilievi sulla rendita catastale in sede di impugnazione dell'atto comunale non comportano automaticamente il litisconsorzio necessario con l'Agenzia, ma al più un litisconsorzio facoltativo
art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5)
Fattispecie di unione dei motivi di ricorso in cassazione: violazione di norme processuali (n.4), omesso esame di fatto decisivo (n.5), ecc.; la Corte valuta la rilevanza di tali motivi e dichiara inammissibili o infondati quelli che impongono, in realtà, accertamenti di fatto non rimessi alla Corte di cassazione
art. 74 legge 21 novembre 2000, n. 342
"gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"
La Corte interpreta la norma nel senso che la notifica decorre per il termine di impugnazione ma non attribuisce natura 'costitutiva' all'atto: una rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità pregresse (efficacia dichiarativa)
D.M. delle Finanze n. 701/1994
Norme tecniche in tema di rendita catastale e DOCFA; il D.M. non esime dalla necessità di notificare le variazioni catastali secondo le regole, ma la Corte ritiene che la rettifica della rendita operata dall'Agenzia nel 2000 sia stata effettuata nei termini previsti
art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. L. 26/02/1994, n.133)
Definisce i requisiti di ruralità; la Corte richiama che la ruralità ai fini fiscali è rilevabile per le costruzioni strumentali necessarie all'attività agricola, ma sottolinea che il riconoscimento della ruralità è documentalmente connesso alla classificazione catastale
art. 23, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. L. 14/2009)
"non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9"
Norma interpretativa che rafforza l'idea che la ruralità, pur rilevante, opera attraverso la classificazione catastale e la relativa annotazione, incidendo sulla nozione di 'fabbricato' imponibile ai fini ICI/IMU
d.l. n. 70/2011 (art. 7, comma 2-bis) e successive disposizioni correlate (d.l. 201/2011, d.m. 26/07/2012, d.l. 31/08/2013 n.102 conv. L. 124/2013)
"facoltà per i contribuenti di presentare all'Agenzia del Territorio domanda di variazione della categoria catastale ... sulla base di un'autocertificazione ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"
La Corte precisa che la mera autocertificazione o domanda non produce automaticamente effetti retroattivi: è necessaria la conclusiva annotazione della variazione negli atti catastali perché operino i benefici retroattivi; l'annotazione è elemento verificabile e decisivo
D.L. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 2, comma 1, lett. a) e disciplina ICI/IMU)
Riferimento alla nozione di fabbricato imponibile e all'esenzione per i fabbricati rurali se correttamente accertati e classificati
Massime di principio
- In controversie ICI relative a ruralità, la classificazione catastale (categoria) è elemento decisivo: se il classamento non è stato impugnato, produce effetti definitivi.
- La notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita decorre per il termine d'impugnazione ma l'atto ha natura dichiarativa: la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità pregresse.
- Se il contribuente invoca esenzione per ruralità ma l'immobile è catastalmente in diversa categoria, grava sul contribuente l'onere di impugnare l'atto di classamento per ottenere l'esenzione.
- La mera presentazione di una domanda o autocertificazione ai sensi del d.l. 70/2011 non produce automaticamente effetti retroattivi: è necessaria l'annotazione della variazione nei registri catastali per il riconoscimento retroattivo della ruralità.
- Nelle impugnazioni contro il Comune per atti impositivi, i rilievi sulla rendita catastale non determinano necessariamente un litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle Entrate; tuttavia l'Agenzia è parte rilevante se si contesta la notificazione dell'atto catastale.
- Le questioni di fatto relative alla produzione o mancata produzione di documenti comprovanti notifiche o annotazioni catastali sono da provare e, se non adeguatamente trattate, impongono la rinnovazione dell'esame in sede di merito (ritorno al giudice d'appello/CTR).
- Errori di fatto accertati dai giudici di merito (es. reale produzione di una raccomandata) non sono rimediabili in cassazione salvo che emerga vizio di diritto; in tal caso la via corretta è la revocazione per errore di fatto o la rinnovazione dell'istruttoria in seduta di merito.
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