Cassazione Civile, Sentenza n. 21116/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla determinazione della base imponibile per la definizione (condono) delle controversie relative all'imposta di ricchezza mobile (annualità 1970-1973) ai sensi dell'art. 24 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 e successive modifiche. L'Ufficio delle Entrate aveva calcolato l'importo dovuto sul 'differenziale' (la maggiore entità accertata rispetto a quanto dichiarato), mentre la contribuente (Cassa di Risparmio di Torino, poi UniCredit) sosteneva che il condono dovesse essere calcolato applicando il moltiplicatore dei due terzi sull'intero imponibile accertato (incluse le parti già dichiarate). I giudici di merito avevano dato ragione alla contribuente ritenendo che la modifica introdotta dall'art. 2-bis del d.l. n. 916/1982 (legge di conversione n. 27/1983) avesse efficacia interpretativa/innovativa retroattiva tale da imporre l'applicazione diversa; l'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo la violazione di norme di rango costituzionale e di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente (UniCredit). La Corte ha ritenuto che l'interpolazione normativa introdotta dall'art. 2-bis (e la dichiarazione di efficacia temporale contenuta nell'art. 4 della legge n. 27/1983) non fosse innovativa né interpretativa ma esplicativa del significato già contenuto nell'art. 24 del d.l. n. 429/1982; di conseguenza, per le istanze di condono anche anteriori alla legge n. 27/1983 l'importo da iscrivere a ruolo si determina sul 'maggior imponibile accertato' applicando la percentuale prevista (i due terzi). La Corte ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente UniCredit (come indicato nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 24 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)
"per un imponibile pari ai due terzi di quello accertato dall'ufficio" (tenore originario)
La Corte interpreta la norma come volta a definire le controversie sulla porzione contestata dell'imponibile; il 'due terzi' deve applicarsi al maggiore imponibile accertato dall'ufficio (la parte contestata), non all'intero imponibile dichiarato.
art. 2-bis d.l. 15 dicembre 1982, n. 916 (introdotto dalla legge di conversione 12 febbraio 1983, n. 27)
"del maggiore imponibile accertato dall'ufficio"
La sostituzione testuale è considerata dalla Corte chiarificatrice (esplicativa) del significato già implicito dell'art. 24 e non una disposizione innovativa; pertanto non altera la disciplina preesistente ma ne precisa il perimetro.
art. 4 legge 12 febbraio 1983, n. 27
"le disposizioni contenute nell'art. 2-bis del d.l. n. 916 del 1982 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982"
La previsione di decorrenza è compatibile con la lettura della Corte in quanto l'interpolazione è stata ritenuta esplicativa del significato originario e quindi applicabile anche alle istanze presentate anteriormente senza introdurre ingiustificate novità sostanziali.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
Articolo invocato quale via di ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione di norme), e richiamato nella motivazione per valutare i vizi di diritto della decisione impugnata.
art. 53 Cost.
Richiamato in funzione di criterio costituzionale (capacità contributiva): la Corte verifica che l'interpretazione non produca risultati incompatibili con il principio di equità contributiva e con la ragionevolezza del sistema di condono.
Massime di principio
- Il condono fiscale mira a definire la porzione contestata della base imponibile ('maggior imponibile accertato') e la percentuale prevista per la definizione va applicata a tale porzione, non all'intero imponibile dichiarato.
- Le modifiche legislative che esplicitano il senso di una norma preesistente possono essere considerate chiarificatrici (non innovative) e quindi applicabili anche a istanze presentate prima della modifica, se il testo originario già ammetteva quella lettura secondo criteri letterali, logici e sistematici.
- Nell'interpretazione delle norme di condono è prioritario un approccio sistematico-letterale-logico per evitare risultati illogici o disparità tra contribuenti (es. accesso al condono senza pagamento o differenze arbitrarie a parità di evasione).
- La definizione condonistica riguarda le somme contestate e l'Amministrazione può legittimamente calcolare il dovuto sulla maggiore imponibile accertata; il giudice del merito non può attribuire efficacia innovativa ad una successiva chiarificazione normativa se essa si limita a esplicitare il significato già contenuto nella norma originaria.
- In casi analoghi, verificare sempre se la disposizione successiva introduce una novità sostanziale o soltanto chiarifica il testo: nel primo caso potrebbe non essere applicabile retroattivamente; nel secondo la retroattività è compatibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 21115/2022 del 04/07/2022
- Sentenza civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 21117/2022 del 04/07/2022
- Sentenza civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 21120/2022 del 04/07/2022
- Sentenza civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 21121/2022 del 04/07/2022
- Sentenza civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 21122/2022 del 04/07/2022
- Sentenza civile · 4 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 21123/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →