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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21115/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento Ici per gli anni 2007-2008 relativi alla centrale idroelettrica di Tartano: il Comune ritenne omessa la denuncia/valutazione di condotte forzate e altri manufatti e, dopo variazione catastale del 2000 in cat. F/4 (senza rendita), liquidò la base imponibile facendo riferimento alla "rendita dei fabbricati similari" (rendita presunta) e applicò sanzioni per infedele dichiarazione. Enel contestò la legittimità dell'avviso per difetto di motivazione, per l'erronea base di calcolo (dovendo applicarsi i valori contabili se ricorrevano i requisiti dell'art.5 comma 3 d.lgs. 504/92), per carenza di prova sul valore usato dal Comune e per l'illegittimità delle sanzioni in presenza di incertezza normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (difetto di motivazione) e ha accolto parzialmente il ricorso di Enel rispetto al secondo e terzo motivo, ritenendo illegittimo l'utilizzo da parte del Comune, per le annualità 2007-2008, del criterio della "rendita presunta" (art.5, comma 4 del d.lgs. 504/92), atteso che tale criterio era stato abrogato dalla L. 296/2006 con efficacia dall'annualità 2007. Ne deriva che i Comuni, dal 2007, possono determinare la base imponibile per gli immobili di gruppo D non iscritti in catasto solo con il criterio delle scritture contabili (art.5 comma 3) se ricorrono i requisiti, mentre la competenza a stimare e attribuire la rendita catastale spetta all'Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate. Tuttavia la Corte ha stabilito anche che la rendita attribuita dall'Agenzia a seguito di DOCFA retroagisce alla data della denuncia DOCFA; di conseguenza Enel non è esentata dall'imposta: la causa viene cassata e rinviata alla CTR Lombardia perché determini l'imposta dovuta sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia nel 2011. Altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 5

    comma 3 e comma 4 (criterio del valore contabile per i D distintamente contabilizzati; criterio della rendita dei fabbricati similari per gli altri)

    La Corte ha ricordato che, fino alla modifica, l'art.5 comma 3 prevedeva il valore contabile per i fabbricati D interamente posseduti e distintamente contabilizzati; il comma 4 consentiva, in mancanza, il riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Dopo l'abrogazione (L. 296/2006) la rendita presunta (comma 4) non è più utilizzabile dal 2007 in poi

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 11

    commi 1, 2 e 3 (poteri dei Comuni in materia di rettifica/accertamento)

    La Corte evidenzia che i commi abrogati limitavano poteri comunali; dopo le modifiche il potere comunale di liquidazione/accertamento resta, ma va esercitato nei limiti del criterio del comma 3 (scritture contabili); la competenza di attribuire rendita catastale spetta all'Agenzia

  • L. 296/2006

    ablazione con efficacia dal 2007 degli artt. citati del d.lgs. 504/1992

    Ha abrogato, con efficacia dall'anno d'imposta 2007, la possibilità per i Comuni di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto in riferimento alla rendita presunta (art.5 comma 4) e ha quindi ristretto i poteri comunali

  • L. 311/2004, art. 1, comma 336

    attribuisce ai comuni potere di richiedere aggiornamenti catastali e procedure di rilevazione

    Regola i rapporti tra Comuni e Agenzia nel procedimento di aggiornamento catastale; non ha però esteso ai Comuni il potere di sostituirsi all'Agenzia nella determinazione della rendita

  • L. n. 342/2000, art. 74

    competenza dell'Agenzia per l'attribuzione/modifica delle rendite catastali

    Conferma la competenza dell'Agenzia (Territorio/Entrate) ad attribuire rendite e a procedere alla stima per singole unità accatastabili

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 5

    disciplina sanzioni per dichiarazioni infedeli

    Richiamato in relazione alla doglianza sulla punibilità per colpa: la Corte non ha esaminato compiutamente la questione delle sanzioni, assorbendo taluni motivi, ma ha richiamato l'argomento nell'ambito dei motivi dedotti

  • Costituzione, art. 53

    Usata dalla Corte per ricordare il principio di capacità contributiva che giustifica l'accertamento d'ufficio quando il contribuente ometta di dichiarare beni soggetti a imposizione

  • D.L. n. 333/1992, art. 7 (convertito)

    Richiamato rispetto ai coefficienti e criteri per la determinazione del valore contabile ai fini dell'art.5 comma 3

  • CPC, art. 360

    n. 3, 4 e 5 (motivi di cassazione)

    Articolazione dei motivi di impugnazione in Cassazione (vizio di motivazione, omessa pronuncia su fatto decisivo, violazione di norme di diritto)

Massime di principio

  • Dal 2007 i Comuni non possono più determinare la base imponibile per immobili non accatastati iscrivibili in categoria D facendo riferimento alla "rendita presunta" dei fabbricati similari: il criterio sussidiario dell'art.5 comma 4 d.lgs. 504/92 è stato abrogato dalla L.296/2006.
  • Per i fabbricati D non iscritti in catasto permane, a carico del Comune, la possibilità di determinare la base imponibile solo con il criterio delle scritture contabili (art.5 comma 3) quando ricorrono i requisiti di possesso esclusivo e distinta contabilizzazione.
  • La competenza ad attribuire rendita catastale e a compiere la stima delle singole unità accatastabili spetta all'Agenzia del Territorio / Agenzia delle Entrate; il Comune non può sostituirsi a tale potere per adottare il criterio della rendita presunta dopo il 2006.
  • Se il proprietario ha presentato DOCFA per variazione/classamento, la rendita attribuita dall'Agenzia retroagisce alla data della denuncia DOCFA e può produrre effetti anche per le annualità precedenti (effetto retroattivo della rendita DOCFA rispetto alla denuncia).
  • L'omessa o parziale dichiarazione del contribuente non impedisce l'accertamento e la tassazione: il Comune può usare i poteri di richiesta documentale e di liquidazione (nei limiti di legge) per determinare l'imponibile; ma non può applicare metodi abrogati.
  • In controversie simili è fondamentale documentare: a) l'esistenza e la data delle DOCFA; b) se ricorrono i requisiti di distinta contabilizzazione e possesso esclusivo (per l'applicazione del criterio contabile); c) l'eventuale attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia e la sua data, perché questa condiziona la base imponibile anche per anni precedenti.

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