Cassazione Civile, Sentenza n. 21115/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento Ici per gli anni 2007-2008 relativi alla centrale idroelettrica di Tartano: il Comune ritenne omessa la denuncia/valutazione di condotte forzate e altri manufatti e, dopo variazione catastale del 2000 in cat. F/4 (senza rendita), liquidò la base imponibile facendo riferimento alla "rendita dei fabbricati similari" (rendita presunta) e applicò sanzioni per infedele dichiarazione. Enel contestò la legittimità dell'avviso per difetto di motivazione, per l'erronea base di calcolo (dovendo applicarsi i valori contabili se ricorrevano i requisiti dell'art.5 comma 3 d.lgs. 504/92), per carenza di prova sul valore usato dal Comune e per l'illegittimità delle sanzioni in presenza di incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (difetto di motivazione) e ha accolto parzialmente il ricorso di Enel rispetto al secondo e terzo motivo, ritenendo illegittimo l'utilizzo da parte del Comune, per le annualità 2007-2008, del criterio della "rendita presunta" (art.5, comma 4 del d.lgs. 504/92), atteso che tale criterio era stato abrogato dalla L. 296/2006 con efficacia dall'annualità 2007. Ne deriva che i Comuni, dal 2007, possono determinare la base imponibile per gli immobili di gruppo D non iscritti in catasto solo con il criterio delle scritture contabili (art.5 comma 3) se ricorrono i requisiti, mentre la competenza a stimare e attribuire la rendita catastale spetta all'Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate. Tuttavia la Corte ha stabilito anche che la rendita attribuita dall'Agenzia a seguito di DOCFA retroagisce alla data della denuncia DOCFA; di conseguenza Enel non è esentata dall'imposta: la causa viene cassata e rinviata alla CTR Lombardia perché determini l'imposta dovuta sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia nel 2011. Altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 5
comma 3 e comma 4 (criterio del valore contabile per i D distintamente contabilizzati; criterio della rendita dei fabbricati similari per gli altri)
La Corte ha ricordato che, fino alla modifica, l'art.5 comma 3 prevedeva il valore contabile per i fabbricati D interamente posseduti e distintamente contabilizzati; il comma 4 consentiva, in mancanza, il riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Dopo l'abrogazione (L. 296/2006) la rendita presunta (comma 4) non è più utilizzabile dal 2007 in poi
d.lgs. n. 504/1992, art. 11
commi 1, 2 e 3 (poteri dei Comuni in materia di rettifica/accertamento)
La Corte evidenzia che i commi abrogati limitavano poteri comunali; dopo le modifiche il potere comunale di liquidazione/accertamento resta, ma va esercitato nei limiti del criterio del comma 3 (scritture contabili); la competenza di attribuire rendita catastale spetta all'Agenzia
L. 296/2006
ablazione con efficacia dal 2007 degli artt. citati del d.lgs. 504/1992
Ha abrogato, con efficacia dall'anno d'imposta 2007, la possibilità per i Comuni di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto in riferimento alla rendita presunta (art.5 comma 4) e ha quindi ristretto i poteri comunali
L. 311/2004, art. 1, comma 336
attribuisce ai comuni potere di richiedere aggiornamenti catastali e procedure di rilevazione
Regola i rapporti tra Comuni e Agenzia nel procedimento di aggiornamento catastale; non ha però esteso ai Comuni il potere di sostituirsi all'Agenzia nella determinazione della rendita
L. n. 342/2000, art. 74
competenza dell'Agenzia per l'attribuzione/modifica delle rendite catastali
Conferma la competenza dell'Agenzia (Territorio/Entrate) ad attribuire rendite e a procedere alla stima per singole unità accatastabili
d.lgs. n. 472/1997, art. 5
disciplina sanzioni per dichiarazioni infedeli
Richiamato in relazione alla doglianza sulla punibilità per colpa: la Corte non ha esaminato compiutamente la questione delle sanzioni, assorbendo taluni motivi, ma ha richiamato l'argomento nell'ambito dei motivi dedotti
Costituzione, art. 53
Usata dalla Corte per ricordare il principio di capacità contributiva che giustifica l'accertamento d'ufficio quando il contribuente ometta di dichiarare beni soggetti a imposizione
D.L. n. 333/1992, art. 7 (convertito)
Richiamato rispetto ai coefficienti e criteri per la determinazione del valore contabile ai fini dell'art.5 comma 3
CPC, art. 360
n. 3, 4 e 5 (motivi di cassazione)
Articolazione dei motivi di impugnazione in Cassazione (vizio di motivazione, omessa pronuncia su fatto decisivo, violazione di norme di diritto)
Massime di principio
- Dal 2007 i Comuni non possono più determinare la base imponibile per immobili non accatastati iscrivibili in categoria D facendo riferimento alla "rendita presunta" dei fabbricati similari: il criterio sussidiario dell'art.5 comma 4 d.lgs. 504/92 è stato abrogato dalla L.296/2006.
- Per i fabbricati D non iscritti in catasto permane, a carico del Comune, la possibilità di determinare la base imponibile solo con il criterio delle scritture contabili (art.5 comma 3) quando ricorrono i requisiti di possesso esclusivo e distinta contabilizzazione.
- La competenza ad attribuire rendita catastale e a compiere la stima delle singole unità accatastabili spetta all'Agenzia del Territorio / Agenzia delle Entrate; il Comune non può sostituirsi a tale potere per adottare il criterio della rendita presunta dopo il 2006.
- Se il proprietario ha presentato DOCFA per variazione/classamento, la rendita attribuita dall'Agenzia retroagisce alla data della denuncia DOCFA e può produrre effetti anche per le annualità precedenti (effetto retroattivo della rendita DOCFA rispetto alla denuncia).
- L'omessa o parziale dichiarazione del contribuente non impedisce l'accertamento e la tassazione: il Comune può usare i poteri di richiesta documentale e di liquidazione (nei limiti di legge) per determinare l'imponibile; ma non può applicare metodi abrogati.
- In controversie simili è fondamentale documentare: a) l'esistenza e la data delle DOCFA; b) se ricorrono i requisiti di distinta contabilizzazione e possesso esclusivo (per l'applicazione del criterio contabile); c) l'eventuale attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia e la sua data, perché questa condiziona la base imponibile anche per anni precedenti.
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