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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21117/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento e ingiunzione relative a sei accertamenti con adesione (TARSU, periodo 2005-2009) per la caserma "Cernaia" di Torino. Questioni principali: se gli accertamenti con adesione, pur non integralmente pagati, fossero da ritenersi definitivi e non impugnabili (con particolare riferimento al "concordato" ex ante previsto dall'art. 23 del regolamento comunale); contestazioni sulla parcellizzazione ("spacchettamento") delle aliquote TARSU, sulla tassazione di alloggi di servizio e del cortile interno, e sulla legittimità delle sanzioni per dichiarazione infedele; dedotte violazioni di norme sul procedimento di accertamento e sulle garanzie del contribuente (tra cui d.lgs. 218/1997, L. 449/1997, Regolamento Comunale Tarsu).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato la decisione della Commissione regionale che gli accertamenti con adesione, sottoscritti ex ante ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale, sono definitivi e non impugnabili; ha distinto tra "conclusione" dell'accordo (sottoscrizione) e "perfezionamento" (adempimento tramite pagamento), richiamando la giurisprudenza consolidata; ha ritenuto applicabile al caso la previsione regolamentare che per le entrate iscrivibili a ruolo il perfezionamento può considerarsi avvenuto prima del pagamento e, dunque, non ha ammesso la revisione delle contestazioni sul merito (parcellizzazione, qualificazione di aree, sanzioni) poiché assorbite dalla definitività del concordato. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili; le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Regolamento delle entrate tributarie della Città di Torino n. 267 del 6.12.1999, art. 23

    per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo il "suddetto perfezionamento ... si considera avvenuto, prima del pagamento, il cui importo derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella"; "nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata"

    Il regolamento comunale contempla l'ipotesi di concordato "ab origine" (ex ante) e prevede che, per entrate iscrivibili a ruolo, la definizione possa considerarsi perfezionata anche prima del pagamento effettivo; questo rende l'accordo non impugnabile e permette l'iscrizione a ruolo a garanzia del credito.

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 (richiamata) e Legge 23 dicembre 1997, n. 449, art. 50

    Nell'esercizio della potestà regolamentare ... le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche ... introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente

    Attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare strumenti come l'accertamento con adesione e le relative semplificazioni, legittimando regolamentazioni locali che dichiarino la non impugnabilità degli accordi stipulati secondo le previsioni regolamentari.

  • Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, artt. 8 e 9

    Art. 8 (versione ratione temporis): "Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto"; Art. 9: "La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8,... ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia"

    Stabilisce la regola generale che la definizione si perfeziona con il pagamento o con la prima rata e garanzia; la Corte distingue però la "conclusione" (sottoscrizione) dalla "perfezione" dell'accordo e riconosce che regolamenti comunali possono prevedere effetti particolari per gli accertamenti "ab origine".

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Richiamato in relazione alla natura impugnatoria degli atti tributari; la Corte ha comunque ritenuto che, nel caso di accertamento con adesione non impugnabile, la questione processuale sull'impugnabilità dell'avviso non fosse decisiva.

  • Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 68 e Regolamento per l'applicazione della Tarsu del Comune di Torino n. 210/1994, art. 14 lett. a)

    Richiamati in relazione alla disciplina della TARSU e alla regola sulla unitarietà dei compendi immobiliari; la Corte ha ritenuto che tali questioni fossero assorbite dalla definitività dell'accertamento con adesione sottoscritto.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, co. 3

    Norma richiamata in relazione al concetto di "incertezza normativa oggettiva"; la Corte ha ritenuto che, essendo stata accettata e sottoscritta la proposta dall'amministrazione ricorrente, non sussistesse oggettiva incertezza normativa sui criteri di parcellizzazione.

Massime di principio

  • Un accertamento con adesione sottoscritto dalle parti, se la normativa regolamentare locale lo dichiara non impugnabile, vincola le parti e preclude la successiva rimessa in discussione del merito dell'accertamento.
  • Va distinta la "conclusione" dell'accordo (sottoscrizione) dal suo "perfezionamento" (adempimento tramite pagamento): la sottoscrizione rende l'accordo definitivo se la normativa applicabile lo prevede, mentre il perfezionamento riguarda l'effetto estintivo dell'obbligazione tributaria tramite pagamento.
  • Nei casi di "concordato ex ante" (accertamento con adesione predisposto prima dell'avviso), il regolamento può prevedere che la definizione si consideri perfezionata prima del pagamento e che l'ente possa iscrivere a ruolo il credito, con conseguente possibilità di azioni esecutive senza riaprire il merito.
  • Se il contribuente ha sottoscritto l'accertamento con adesione, un successivo mancato pagamento non legittima automaticamente la riconsiderazione delle contestazioni di merito; l'ente può esercitare i normali mezzi di riscossione per il residuo.
  • L'"incertezza normativa oggettiva" per giustificare l'inosservanza di sanzioni o la protezione del contribuente richiede elementi concreti (indici) e non può essere invocata come semplice ripensamento dopo una sottoscrizione concordata.
  • Per evitare rischi, prima di sottoscrivere un accertamento con adesione è consigliabile verificare attentamente le modalità di impugnazione previste dal regolamento locale e, in caso di dubbi sostanziali, valutare l'opportunità di contestare l'atto prima della firma o chiedere chiarimenti formali all'ente.

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