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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21122/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

procedimento ancora in corso: la richiesta di oscuramento è in fase istruttoria/valutazione. Non risulta una decisione definitiva; in questa fase si valutano urgenza, gravità, prova del danno e bilanciamento tra diritto all'informazione e tutela della persona. Possono essere disposti accertamenti probatori e, solo se sussistono i presupposti, misure cautelari temporanee di oscuramento in via provvisoria

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

richiesta di oscuramento di contenuti online ritenuti illeciti (es. diffamatori, violazione della privacy/dati personali, contenuti illeciti), con la controversia attualmente in fase di valutazione per verificare i presupposti per un'eventuale misura cautelare o per la rimozione definitiva

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

    rilevante quando l'oscuramento riguarda dati personali: consente valutazioni sul diritto alla cancellazione/diritto all'oblio e sugli obblighi dei titolari del trattamento

  • D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

    norme nazionali di protezione dei dati utilizzate come riferimento per la tutela della privacy e per accertare il trattamento illecito di dati personali

  • Art. 700 c.p.c. (provvedimenti d'urgenza)

    consente di chiedere misure cautelari e provvisorie (es. oscuramento immediato) quando vi sia pericolo di danno grave e irreparabile e prova dell'illegittimità della condotta

  • Direttiva 2000/31/CE (e-Commerce) e normativa sulla responsabilità degli hosting provider

    stabilisce che i fornitori non hanno obbligo generale di monitorare, ma devono agire una volta venuti a conoscenza di contenuti illeciti; utilizzata per valutare responsabilità e obblighi della piattaforma

Massime di principio

  • L'oscuramento cautelare è possibile solo se sussiste urgenza e rischio di danno serio e irreparabile; l'onere probatorio grava sul ricorrente
  • Il giudice bilancia sempre il diritto all'informazione con i diritti della persona (privacy, reputazione): l'intervento è proporzionato e limitato nel tempo quando adottato
  • I provider non sono tenuti a un controllo preventivo generalizzato: l'obbligo di intervento scatta di regola dopo notifica o ordine dell'autorità giudiziaria
  • Spesso si adottano misure temporanee (oscuramento provvisorio) in attesa di istruttoria completa e decisione definitiva
  • È fondamentale produrre prove concrete dell'illegittimità del contenuto (es. documentazione, screenshot, dichiarazioni) e dimostrare l'urgenza
  • Valutare sempre strumenti alternativi: richiesta di rettifica/controrisposta, procedure amministrative o richiesta diretta al provider prima di ricorrere al giudice

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