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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25157/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Energis aveva chiesto il riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 (Tremonti Ambiente) relativamente a investimenti per la realizzazione di due impianti fotovoltaici; dopo integrative e istanza di rimborso per IRES 2011 l'Amministrazione ha formato silenzio-rifiuto e ha disconosciuto la perdita riportata nel 2012. La Commissione regionale aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione per sei motivi, il motivo accolto è stato il quarto: la correttezza della nozione di investimento ambientale e se l'agevolazione sia riservata agli investimenti diretti a prevenire/riparare i danni ambientali inerenti all'attività dell'impresa investitrice (inerenza) o possa essere concessa anche a imprese che producono energia per la vendita sul mercato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario di Energis (cioè ha escluso il diritto della società al rimborso richiesto). La Corte ha ritenuto che l'agevolazione Tremonti Ambiente spetta solo agli investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare danni causati dall'attività dell'impresa investitrice (inerenza) e non agli investimenti realizzati da imprese il cui oggetto è la produzione/vendita di energia per terzi, poiché l'applicazione estesa trasformerebbe il beneficio in un aiuto di Stato. Le spese sono state valutate in conformità al principio indicato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13 e 15, l. n. 388/2000

    "La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito"; "Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali... necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale."

    La Corte interpreta la norma nel senso che il beneficio è riservato agli investimenti inerenti ai danni causati dall'attività dell'impresa investitrice (inerenza). Non si estende agli investimenti effettuati da imprese il cui oggetto è prevenire/riparare danni causati da terzi o alla mera produzione di energia destinata al mercato, per evitare che l'agevolazione diventi aiuto di Stato.

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferimento al principio sull'onere della prova; la questione probatoria è stata trattata nei motivi di doglianza ma la decisione di legittimità è stata presa sulla corretta interpretazione normativa, assorbendo le questioni probatorie.

  • art. 102 e 109 TUIR

    Norme richiamate in rilievo alla determinazione del reddito e del trattamento delle perdite e delle deduzioni, nella cornice dell'agevolazione richiesta; la Corte ha esaminato l'applicabilità dell'agevolazione nei termini di legge tributaria.

  • art. 2, lett. g) d.m. 19 febbraio 2007

    Richiamato in tema di definizioni tecniche/operative legate agli investimenti, ma non risultante decisivo rispetto al principio di inerenza sancito dalla Corte.

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 18, commi 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    Norme processuali richiamate dall'Agenzia con riferimento a presunte carenze di impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'esito complessivo della decisione.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha accolto il quarto motivo ex art. 360 n. 4 (violazione di norme di diritto) e dichiarato assorbiti gli altri motivi.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consentito alla Corte di Cassazione di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per rigettare il ricorso originario della società.

  • Trattato CEE / TFUE artt. 87-89 (CEE) e 107-109 (TFUE)

    Richiamati come limiti all'applicazione estesa dell'agevolazione: se concessa a imprese il cui oggetto è la prevenzione/riparazione dei danni da terzi, l'agevolazione rischierebbe di configurare aiuto di Stato vietato, alterando la concorrenza nel mercato interno.

  • Cass. ord. n. 29365/2020

    Giurisprudenza di legittimità richiamata e seguita: afferma il principio dell'inerenza dell'investimento ambientale all'attività dell'impresa investitrice e il divieto di estendere l'agevolazione alle imprese che svolgono attività ambientali per terzi.

Massime di principio

  • L'agevolazione Tremonti Ambiente si applica solo a investimenti materiali necessari a prevenire, ridurre o riparare danni causati dall'attività della stessa impresa che effettua l'investimento (principio di inerenza).
  • Non rientrano nell'agevolazione gli investimenti effettuati da imprese il cui oggetto è la produzione/vendita di energia per il mercato se il beneficio non è connesso all'attenuazione del danno ambientale inerente all'attività propria dell'impresa investitrice; estensione potrebbe configurare aiuto di Stato.
  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: in caso di dubbi sostanziali l'Amministrazione e la giurisprudenza tendono a limitare l'applicabilità.
  • Sul piano probatorio, se l'Amministrazione contesta la quantificazione dell'investimento è opportuno produrre una perizia giurata di segno contrario; tuttavia la decisione può comunque essere determinata da questioni di diritto (es. interpretazione della norma).
  • Proceduralmente verificare che gli atti di impugnazione e le comunicazioni amministrative indichano chiaramente i motivi di impugnazione e le contestazioni specifiche (per evitare eccezioni procedurali).
  • In casi analoghi valutare anche il profilo eurounitario (rischio di aiuto di Stato) quando l'agevolazione potrebbe favorire settori specifici rispetto ad operatori di altri Stati membri.

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