Cassazione Civile, Sentenza n. 25084/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione della CTR nella parte in cui erano state confermate riprese fiscali operate dall'Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 19 DPR n.633/1972 e 2697 c.c., per aver la CTR trascurato la genericità delle descrizioni delle operazioni, la presenza in azienda di personale capace di svolgere le mansioni contestate e il pagamento di costi per consulenze terze. Si deduceva quindi che le riprese non fossero fondate e che la motivazione della CTR fosse insufficiente o viziata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia tenuto conto del mutato quadro normativo relativo ai motivi di legittimità (art. 360 c.p.c.) e abbia in realtà chiesto una rivalutazione della prova, materia non sindacabile in Cassazione salvo i casi previsti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione degli indizi va fatta nel loro insieme (gravità, precisione e concordanza) e che l'omesso riferimento a singoli elementi istruttori non equivale automaticamente a omesso esame di fatto decisivo se il fatto storico è comunque stato considerato. Inoltre è stata esclusa la tempestiva allegazione della 'diversità' delle ragioni di fatto necessaria per superare la pronuncia cd. "doppia conforme"; per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate; non è dovuto ulteriore contributo se la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3 e n.5 richiamati)
Richiamato come limite di ammissibilità del ricorso per vizio di legge: la Corte rileva che il ricorrente non ha considerato il mutato quadro normativo e che, di fatto, chiedeva una rivalutazione della prova, non consentita in Cassazione salvo i casi tassativi.
artt. 109 TUIR
Norma fiscale citata dalla parte per contestare le riprese; la Corte ha ritenuto che la censura costituisse una richiesta di rivalutazione degli elementi probatori e quindi inammissibile.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Norma IVA richiamata nella doglianza sulla qualificazione delle operazioni; la Corte non ha accolto il rilievo per i motivi di ammissibilità indicati.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova richiamata dalle parti; la Corte ha ricordato il diritto del contribuente di fornire prova contraria ma ha escluso il sindacato in Cassazione sulla valutazione della prova fatta dal giudice di merito.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 19881/2014
Richiamata per distinguere il vizio motivazionale assoluto rispetto a quello relativo e per ribadire i limiti di sindacato del vizio di motivazione in Cassazione.
Cass. n. 12002/2017 e Cass. n. 5374/2017
Richiamate in tema di valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza) e della valutazione complessiva degli stessi.
Cass. Sez. U, sent. n. 8053/2014
Richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame se il fatto storico è comunque considerato.
d.l. n. 83/2012, art. 54 (commi 2 e 3)
Norme sulla cd. doppia conforme: la Corte ha richiamato i criteri temporali e sostanziali per l'applicazione delle regole che precludono il riesame in Cassazione quando le ragioni di fatto sono identiche tra primo e secondo grado.
d.lgs. n. 149/2022 e legge delega n. 206/2021 (abrogazione art. 348-ter)
Riferite al trasferimento del principio nella disposizione di cui all'art. 360 c.p.c.; la Corte ha osservato che la novella è applicabile ratione temporis ma non altera l'analisi di inammissibilità nel caso concreto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata in punto di contributo unificato: ove la parte soccombente sia ammessa alla prenotazione a debito non sussiste l'obbligo di versare ulteriore importo.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione della prova di fatto: i motivi che mirano a rinnovare il giudizio di merito sono inammissibili salvo i casi tassativi di vizio di diritto.
- Gli indizi devono essere valutati nella loro globalità (gravità, precisione e concordanza): anche se singoli elementi possono essere deboli, la loro combinazione può sostenere la presunzione di fondatezza.
- L'omessa menzione di singoli elementi probatori nella motivazione non comporta automaticamente l'omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è comunque preso in considerazione dal giudice.
- Il principio della "doppia conforme" preclude il ricorso in Cassazione quando primo e secondo grado hanno valutato le stesse ragioni di fatto, a meno che il ricorrente non alleghi la concreta diversità delle ragioni di fatto.
- È essenziale adeguare i ricorsi al vigente quadro normativo-processuale (art. 360 c.p.c. e successive modifiche); il mancato adeguamento può determinare l'inammissibilità del gravame.
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