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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25083/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genduso impugnava la decisione n.65/2019 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che aveva respinto il suo ricorso avverso la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine di Trapani che, a seguito di verifiche, aveva cancellato l'iscrizione di Genduso dall'albo degli odontoiatri per mancanza della laurea in odontoiatria. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, vizio di eccesso di potere, violazione dei termini per l'annullamento in autotutela (art.21 septies/nonies L.241/1990), pretese ingerenze del Ministero, irregolarità dell'istruttoria e lesione del suo affidamento, richiamando anche una pronuncia del TAR che aveva sospeso atti universitari relativi alla sua ammissione/abilitazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'iscrizione di Genduso all'albo degli odontoiatri fosse priva dei requisiti ab origine perché mancava la laurea in odontoiatria e non ricorrevano i presupposti transitori previsti dalla normativa (art.20 legge n.409/1985 e successive modifiche). Perciò la cancellazione non è un mero annullamento in autotutela soggetto ai termini di cui all'art.21-novies/21-nonies L.241/1990, bensì la conseguenza della nullità radicale dell'iscrizione. La Corte ha inoltre respinto le censure sulla composizione della Commissione, sulla mancata istruttoria e sulle presunte ingerenze ministeriali (ove non tempestivamente dedotte). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • Direttiva 78/687/CEE (e 78/686/CEE) sul reciproco riconoscimento dei titoli per i dentisti

    art.1 n.2 (formazione odontoiatrica di almeno cinque anni)

    Stabilisce il requisito di un ciclo formativo specifico di almeno cinque anni per la formazione odontoiatrica; la Corte applica questo principio per escludere l'equivalenza generalizzata della laurea in medicina più specializzazione rispetto alla laurea in odontoiatria, salvo limitate deroghe transitorie.

  • Legge 24 luglio 1985, n.409 (istituzione della professione di odontoiatra)

    Definiva i percorsi di accesso all'albo degli odontoiatri, compresa la disciplina transitoria per i medici; la Corte ricostruisce che tale disciplina originaria non era pienamente conforme alle direttive UE e ha avuto rilievo solo nei casi espressamente transitori.

  • D.lgs. 13 ottobre 1998, n.386 (e richiamo a prova attitudinale)

    norme sulla prova attitudinale per medici immatricolati tra 1980/81 e 1984/85

    Introduceva la possibilità per alcune coorti di medici di accedere all'albo odontoiatri previo superamento di prova attitudinale; nella fattispecie non era applicabile al ricorrente per la sua data di immatricolazione/conseguimento dei titoli.

  • Legge 24 gennaio 2003, n.14

    modifiche alla legge n.409/1985 (eliminazione della previsione che consentiva l'iscrizione agli odontoiatri ai laureati in medicina con specializzazione)

    Ha chiuso la precedente possibilità normativa per i laureati in medicina di ottenere l'iscrizione all'albo odontoiatri senza laurea in odontoiatria; la Corte la considera intervento legittimo volto a recepire il diritto comunitario.

  • Legge 13/2007 (attuazione Direttiva 2005/36/CE)

    art.37 e riscrittura dell'art.20 della legge n.409/1985

    Ha ribadito e aggiornato i casi transitori di ammissione all'albo per specifiche coorti; la Corte la considera coerente con la disciplina di recepimento e contraria alle pretese generali del ricorrente.

  • Legge 7 agosto 1990, n.241 (art.21-septies e art.21-nonies)

    art.21-septies, art.21-nonies

    Prevedono limiti temporali e principi per l'annullamento in autotutela; la Corte afferma che tali limiti non operano per iscrizioni affette da nullità radicale ab origine agli albi professionali, in ragione della natura pubblicistica e della tutela dell'interesse alla salute.

  • D.Lgsl. CPS n.233/1946 (norme ordini professionali)

    Disciplinano i poteri degli Ordini e la composizione della Commissione Centrale; la Corte ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale sulla composizione e sull'indipendenza, richiamando i rimedi ordinarî (ricusazione) e i precedenti giurisprudenziali.

  • D.lgs. 9 novembre 2007, n.206 (recepimento Direttiva 2005/36/CE)

    art.1 e art.32 (riferimento alla disciplina del riconoscimento)

    Regola il riconoscimento dei titoli UE; la Corte osserva che la normativa di recepimento non favorisce le doglianze del ricorrente, confermando l'applicabilità dei limiti transitori stabiliti.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e Cassazione (sentenze citate)

    Causa C-40/93; C-202/01; Cass. S.U. n.35463/2021 e pronunce correlate

    Le decisioni comunitarie hanno condotto alla conclusione che il sistema italiano non poteva mantenere un secondo metodo formativo non conforme; la giurisprudenza di Cassazione (Sezioni Unite) è richiamata per escludere l'applicazione del termine di sanatoria dell'autotutela alle iscrizioni ad albi quando manca il requisito ab origine.

Massime di principio

  • L'iscrizione ad un albo professionale richiede il possesso, ab origine, dei requisiti di legge: l'assenza del titolo abilitante determina nullità radicale dell'iscrizione e legittima la cancellazione anche dopo lungo tempo.
  • I termini temporali per l'annullamento in autotutela (art.21 L.241/1990) non si applicano per iscrizioni ad albi affette da nullità originaria quando sono in gioco rilevanti interessi pubblicistici (es. tutela della salute).
  • Le deroghe transitorie che consentono ai laureati in medicina l'accesso alla professione odontoiatrica sono strettamente numeriche e temporali: si applicano solo ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dalle direttive UE, non in modo estensivo.
  • Eventuali vizi procedurali o su composizione dell'organo giudicante devono essere eccepiti tempestivamente nell'ambito del procedimento; la mancata tempestiva ricusazione può precludere la deduzione in sede di gravame.
  • La tutela dell'affidamento del singolo non prevale quando la situazione deriva da una violazione originaria delle norme di carattere comunitario o nazionale che incidono sulla sicurezza e tutela pubblica; l'interesse pubblico prevale su un eventuale affidamento dell'iscritto.

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