Cassazione Civile, Sentenza n. 25095/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n.546/1992 e 30-ter del d.P.R. n.633/1972 per aver erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso dell'IVA avanzata dalla contribuente oltre il termine biennale, deducendo che il rimborso non sarebbe dovuto perché la richiesta sarebbe decaduta
La decisione
il motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato il diritto della prestatrice al rimborso dell'IVA nonostante il decorso del termine biennale di cui all'art.21 d.lgs. n.546/1992. La decisione ha chiarito che, quando vi sia un accertamento definitivo nei confronti del cessionario/committente e l'Amministrazione abbia effettivamente recuperato l'imposta dall'Erario (cioè il committente ha pagato l'imposta in esecuzione di un provvedimento coattivo) e il prestatore abbia restituito l'IVA al committente, la deroga al termine biennale trova applicazione: il prestatore può chiedere il rimborso anche oltre il termine decadenziale. La Corte ha respinto l'interpretazione restrittiva che richiederebbe un giudicato civile formale, richiamando i principi di effettività e neutralità dell'IVA e la autonomia dei rapporti (cedente- erario; cessionario- erario; cedente-cessionario).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 21
prevede il termine di decadenza biennale per la domanda di restituzione di imposta non dovuta, decorrente dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; la Corte riconosce però che detta decadenza può essere derogata quando sussista un "provvedimento coattivo" definitivo nei confronti del cessionario e l'imposta sia effettivamente stata recuperata dall'Amministrazione
d.P.R. n. 633/1972, art. 30-ter
introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 167/2017 (applicabile ratione temporis dal 12.12.2017)
disciplina la procedura di rimborso "anomalo" e prevede espressamente che l'imposta non dovuta sia accertata in via definitiva dall'Amministrazione e che l'istanza del cedente/prestatore possa essere avanzata successivamente a tale accertamento; non era applicabile ratione temporis al caso, ma serve da criterio interpretativo
d.P.R. n. 633/1972, art. 57
stabilisce il più ampio termine a disposizione dell'Amministrazione per l'accertamento fiscale; la discrepanza fra tale termine e il termine biennale del contribuente giustifica l'interpretazione conforme al principio di effettività che consente la deroga quando l'Erario ha recuperato l'imposta
d.P.R. n. 633/1972, artt. 17 comma 1 e 18
richiamati per ricostruire i rapporti bilaterali e il meccanismo di funzionamento dell'IVA (detrazione, addebito, rapporto civilistico tra cedente e cessionario)
art. 8, comma 35 d.P.R. n. 633/1972 (richiamato)
citato nella formulazione del principio di diritto per indicare i casi di operazioni fuori campo IVA; usato per contestualizzare la fattispecie
Corte di Giustizia UE, sentenza C-427/10 (Banca Antoniana Popolare Veneta)
sentenza 15 dicembre 2011
stabilisce che gli Stati membri possono prevedere termini di prescrizione/decadenza purché ragionevoli e non lesivi dell'effettività; afferma che la decadenza biennale può essere compatibile ma che non deve privare completamente il soggetto del diritto al rimborso
Corte di Giustizia UE, cause C-95/07 e C-96/07 (Ecotrade)
ritiene ragionevole un termine di decadenza biennale
Corte di Giustizia UE, sentenza C-111/14 (GST Sarviz AG)
ribadisce il principio di neutralità dell'IVA: l'Amministrazione non può negare il rimborso al prestatore quando il destinatario non ha potuto detrarre per cause normative che impediscano la rettifica documentale in presenza di accertamento definitivo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. ordinanza n. 1426/2016; ord. n. 37915/2022; sent. n.10889/2023; sent. n.25988/2014; altre richiamate nel testo
orientamenti consolidati hanno elaborato il concetto di "provvedimento coattivo" che legittima la deroga al termine biennale; la pronuncia conferma e precisa che anche l'accertamento definitivo dell'Amministrazione nei confronti del cessionario e il conseguente effettivo recupero dell'imposta rientrano nel concetto di provvedimento coattivo, legittimando la richiesta di rimborso oltre il biennio
Massime di principio
- Il termine biennale di cui all'art.21 d.lgs. 546/1992 non opera automaticamente a precludere ogni richiesta di rimborso: la deroga è ammessa quando esiste un provvedimento coattivo definitivo nei confronti del cessionario/committente e l'Amministrazione ha effettivamente recuperato l'imposta dall'Erario
- Per beneficiare della deroga occorre che l'imposta per la quale si chiede il rimborso sia quella effettivamente assolta dal prestatore e che il cessionario abbia personalmente versato l'imposta in esecuzione di un atto impositivo definitivo
- Non è necessario un giudicato civile formale per considerare sussistente il "provvedimento coattivo": l'accertamento definitivo accompagnato dall'effettivo recupero dell'imposta è sufficiente a proteggere il diritto del prestatore secondo il principio di effettività dell'UE
- In casi simili bisogna documentare tempestivamente (i) l'esistenza dell'accertamento definitivo nei confronti del committente, (ii) l'effettivo recupero/pagamento dell'imposta da parte dell'Amministrazione e (iii) l'avvenuto rimborso operato dal prestatore al committente, allegando prove per evitare eccezioni di decadenza
- Dal punto di vista pratico, quando l'accertamento del committente è divenuto definitivo e l'Erario ha incassato, il prestatore deve proporre l'istanza di rimborso senza indugio: la deroga opera per evitare l'indebito arricchimento dello Stato e garantire la neutralità dell'IVA
- Se la fattispecie è successiva al 12/12/2017 va valutata anche l'applicazione dell'art.30-ter DPR 633/1972, che regola i rimborsi anomali e chiarisce i termini e le condizioni per l'istanza successiva all'accertamento definitivo
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