Cassazione Civile, Ordinanza n. 34198/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedenti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto agrario in cui il canone era pattuito in parte in misura fissa e in parte variabile, parametrata ai contributi PAC percepiti. L'affittuaria aveva chiesto la riduzione e la rideterminazione del canone, sostenendo che la clausola collegata ai diritti all'aiuto PAC fosse illecita perché in contrasto con la disciplina comunitaria sui pagamenti agricoli e quindi nulla ex art. 1343 c.c. Sosteneva inoltre che i terreni non avessero la produttività presupposta e che ciò imponesse una riduzione del canone. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme UE sui contributi PAC e dell'art. 1343 c.c., assumendo che il meccanismo contrattuale fosse elusivo e illecito; 2) violazione di norme processuali e dell'art. 24 Cost. per il mancato accoglimento della domanda di riduzione del canone; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata integrale compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che la sentenza impugnata si fondava sulla legittimità, ex art. 1639 c.c., della determinazione di un canone di affitto in misura variabile e sulla natura meramente parametrica del richiamo ai PAC, senza trasferimento dei titoli alla concedente. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, affermando che la scelta di non compensare integralmente le spese non è sindacabile nel caso concreto, essendo stata motivata dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La Corte lo assume come base normativa per affermare la legittimità della pattuizione di un canone di affitto agrario determinato in misura variabile, anche mediante riferimento a parametri esterni come i contributi PAC.
La clausola contestata non è ritenuta illecita, perché il richiamo ai PAC costituisce solo un criterio di quantificazione del canone e non un meccanismo di elusione della normativa imperativa sui contributi.
artt. 9 e 34 del Regolamento (CE) n. 1307/2013
Le censure su tali norme sono dichiarate inammissibili perché non si confrontano con la ratio della decisione impugnata e perché la sentenza di merito non le aveva poste a fondamento della propria motivazione.
Il vizio di motivazione ex n. 5 è ritenuto dedotto in modo generico e comunque precluso dalla doppia conforme; le censure di violazione di legge sono respinte o dichiarate inammissibili perché non pertinenti alla ratio decidendi.
La Corte richiama la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme di merito.
Le doglianze fondate su tali norme sono inammissibili perché non specificano in che modo la Corte territoriale le avrebbe violate e mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma la censura è comunque dichiarata inammissibile per difetto di specificità e pertinenza.
La mancata compensazione integrale delle spese non è sindacabile nel caso concreto; la compensazione parziale disposta in appello è stata ritenuta sorretta da motivazione sufficiente.
Massime di principio
- In tema di affitto agrario, è lecita la pattuizione di un canone composto da una quota fissa e da una quota variabile parametrata a elementi economici esterni, purché la clausola non comporti il trasferimento al concedente di diritti o titoli altrui e resti una mera modalità di determinazione del corrispettivo.
- La nullità per illiceità della causa o del motivo non può essere affermata quando il richiamo a contributi pubblici o ad altri parametri esterni sia utilizzato soltanto come criterio di quantificazione del canone e non come strumento per aggirare norme imperative.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a proporre una diversa lettura del fatto e delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto in modo generico e, in presenza di doppia conforme di merito, è ulteriormente limitato dalle preclusioni processuali.
- La mancata compensazione integrale delle spese di lite non è di regola censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esercitato il proprio potere discrezionale e ne abbia dato motivazione.
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