Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11682/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo: 1) che il documento falso fosse "grossolano" e quindi inidoneo a produrre l'effetto tipico (reato impossibile, art. 49 c.p.), con conseguente assoluzione; 2) che la Corte non avesse derubricato il fatto in uso di atto falso (art. 489 c.p.), atteso che la condotta non era finalizzata all'espatrio ma alla sottrazione all'esecuzione dell'ordine di carcerazione; 3) che la Corte avesse fatto riferimento al comma 2 dell'art. 497-bis c.p. (fabbricazione di documenti validi per l'espatrio) pur non essendo tale fattispecie contestata; 4) che fossero dovute le circostanze attenuanti generiche e che la pena avrebbe dovuto essere contemperata nel minimo edittale (artt. 62-bis e 69 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: 1) il falso non fosse "grossolano" poiché la falsità è emersa solo dopo accertamenti dattiloscopici e l'esclusione della punibilità per reato impossibile richiede che la falsità sia riconoscibile "ictu oculi" e la valutazione debba farsi ex ante; 2) corretta la qualificazione sotto l'art. 497-bis c.p. (possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi), distinto dall'uso di atto falso (art. 489 c.p.), e che il possesso di carta d'identità recante la foto del possessore con generalità false può integrare la fattispecie del secondo comma dell'art. 497-bis; 3) l'eventuale richiamo al comma 2 dell'art. 497-bis non ha arrecato pregiudizio all'imputato poiché la pena applicata è stata quella del primo comma (conseguentemente il ricorrente non è interessato da una maggiorazione della pena); 4) il diniego delle attenuanti generiche è motivato con i precedenti penali e la personalità criminale dell'imputato (tra cui una precedente condanna per rapina e il tentativo di sottrarsi all'esecuzione della pena). Il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.

    L'esclusione di punibilità per inidoneità dell'azione (reato impossibile) richiede che la falsificazione sia evidentemente riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone; la valutazione deve essere effettuata ex ante, sulla base delle circostanze note al momento della condotta

  • art. 495 c.p.

    Norma citata come riferimento al reato di false dichiarazioni o attestazioni connesse alla vicenda; la sentenza ha confermato la responsabilità per le condotte contestate in combinato con altri articoli

  • art. 497-bis c.p.

    Distinzione tra comma 1 (possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi) e comma 2 (fabbricazione di documenti validi per l'espatrio o con particolare gravità). Il possesso di carta d'identità recante la foto del possessore con generalità altrui può integrare la fattispecie del comma 2 e, comunque, il possesso di documento falso rientra nell'ambito dell'art. 497-bis

  • art. 489 c.p.

    L'uso di atto falso è reato distinto dall'art. 497-bis: tutela la genuinità del documento e non l'affidabilità dell'identificazione personale; la derubricazione non è automatica quando sussista il possesso di documento falso con la foto del possessore

  • art. 192 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non congruamente confrontato con la motivazione impugnata

  • art. 530 c.p.p.

    Norma processuale citata nel contesto dei presunti vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze non convincenti

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la loro concessione è soggetta a giudizio di fatto e discrezionalità del giudice; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa in presenza di precedenti per reati gravi

  • art. 69 c.p.

    Principi sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione operata, richiamando la personalità criminale e i precedenti dell'imputato

  • art. 133 c.p.

    Elenca gli elementi pertinenti alla concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha valorizzato i precedenti penali ai sensi del comma 2 n.2 come argomento per escludere le attenuanti

  • art. 23 d.l. n. 137/2020 e art. 16 D.L. 30/12/2021 n. 228 (norme procedurali)

    Norme richiamate in relazione alla possibilità del Procuratore Generale di far pervenire richieste scritte per la decisione; utilizzate per i rilievi procedurali e le conclusioni scritte in udienza

Massime di principio

  • Per ritenere l'esimente del reato impossibile la falsità del documento deve essere evidente "ictu oculi" per la generalità delle persone; la scoperta successiva tramite accertamenti non basta
  • Il possesso di una carta d'identità con la foto del possessore ma generalità di altro soggetto rientra tipicamente nell'art. 497-bis (possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi) e non va automaticamente derubricato in uso di atto falso (art. 489)
  • La distinzione tra i reati di possesso/fabbricazione (art. 497-bis) e uso di atto falso (art. 489) si basa su beni giuridici diversi: affidabilità dell'identificazione personale vs genuinità del documento
  • Il richiamo in sentenza a fattispecie non contestate non è necessariamente pregiudizievole se la pena irrogata corrisponde alla fattispecie effettivamente applicata e non comporta aumento di responsabilità pena
  • La concessione delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice: precedenti penali e gravità del comportamento sono elementi decisivi e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati
  • Le questioni di motivazione sollevate in cassazione richiedono un confronto preciso con le argomentazioni della sentenza impugnata; censure generiche o non confrontate risultano inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.