Cassazione Civile, Ordinanza n. 27360/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore fondo)
La controversia
La controversia nasce da due finanziamenti agevolati concessi da una società che gestiva un fondo pubblico per il sostegno alle imprese, in favore di una società beneficiaria per programmi di sviluppo commerciale all’estero. La beneficiaria era poi rimasta inadempiente nella restituzione delle somme e aveva presentato domanda di concordato preventivo in continuità. La finanziatrice aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista nei contratti e aveva chiesto di essere ammessa al passivo come creditrice privilegiata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998. Il commissario giudiziale aveva escluso la natura privilegiata, ma il tribunale aveva invece riconosciuto il privilegio generale; la corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la società beneficiaria ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. n. 123/1998, sostenendo che il privilegio spettasse solo ai finanziamenti erogati all’esito del procedimento amministrativo tipico di selezione dei beneficiari; 2) omesso esame della dedotta inesistenza della delibera del Comitato Agevolazioni; 3) violazione dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, perché la controparte non avrebbe adottato un provvedimento formale di revoca, avendo invece dichiarato la risoluzione contrattuale; 4) omesso esame del fatto che, al momento della risoluzione, non vi sarebbe stato inadempimento alla restituzione delle rate; 5) violazione dell’art. 9, commi 4 e 5, d.lgs. n. 123/1998, per avere individuato la nascita del privilegio al momento dell’erogazione e non a quello della revoca, con conseguente inefficacia della prelazione nei confronti della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che il d.lgs. n. 123/1998 disciplina in modo generale gli interventi pubblici di sostegno alle imprese; che il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, assiste i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del decreto, quando intervenga la restituzione conseguente alla revoca o a una patologia del rapporto; che non è necessaria una revoca formale espressamente qualificata come amministrativa, poiché anche la risoluzione per inadempimento è idonea a integrare il presupposto della revoca ai fini della prelazione; e che il privilegio trova la sua radice nella causa pubblicistica del credito e nell’erogazione del finanziamento, non nell’atto formale di revoca. Ha quindi confermato la sentenza d’appello e rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
individua la disciplina generale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, applicabile a incentivi, contributi, agevolazioni e benefici comunque denominati concessi da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi.
il privilegio generale assiste i crediti da restituzione connessi a interventi pubblici erogati ai sensi del decreto; la revoca può discendere da assenza di requisiti, documentazione irregolare, alienazione o distrazione dei beni, o altre patologie del rapporto; non è necessaria una revoca formale con contenuto discrezionale.
il privilegio trova fondamento nella causa del credito e nella funzione di tutela del sacrificio patrimoniale sostenuto per il finanziamento pubblico.
richiamato per gli interessi dovuti sul credito riconosciuto in privilegio.
richiamato per il regime degli interessi nel contesto concorsuale.
richiamato per il regime degli interessi nel contesto concorsuale.
richiamato quanto alla relazione del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo.
art. 186-bis l.f.
richiamato per qualificare la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale.
richiamato quale rito introdotto dalla società finanziatrice per l’accertamento del privilegio.
richiamato dall’eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro generale del convenuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale evocata per i motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
la dichiarazione di risoluzione per clausola risolutiva espressa è ritenuta idonea a integrare la revoca ai fini dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998.
la diffida ad adempiere è indicata tra gli atti idonei a integrare la revoca ai fini del privilegio.
la decadenza dal beneficio del termine è indicata tra gli atti idonei a integrare la revoca ai fini del privilegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per gli effetti economici del rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Gli interventi pubblici di sostegno alle imprese si collocano in un procedimento complesso, in cui alla fase amministrativa di selezione dei beneficiari segue un rapporto negoziale di finanziamento; la disciplina del privilegio riguarda i crediti di restituzione che nascono da tale complesso assetto e non solo i provvedimenti formalmente qualificati come amministrativi.
- Ai fini dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, non è necessaria una revoca amministrativa in senso stretto: è sufficiente una patologia del rapporto di finanziamento che determini il venir meno del beneficio, ivi compresa la risoluzione contrattuale per inadempimento o altri atti equivalenti sul piano funzionale.
- Il privilegio previsto per i crediti derivanti da finanziamenti pubblici si collega alla causa del credito e alla funzione pubblicistica del sostegno erogato; una volta accertato che il finanziamento sia stato concesso per finalità di sviluppo produttivo, la prelazione non dipende dal richiamo espresso della legge nel contratto.
- La collocazione privilegiata del credito di restituzione non nasce dalla scelta discrezionale delle parti, ma dalla fonte pubblicistica dell’erogazione e dalla disciplina legale applicabile; non è quindi consentito alle parti alterare con il solo testo contrattuale la natura privilegiata o chirografaria del credito.
- In presenza di un finanziamento agevolato disciplinato dalla normativa sul sostegno pubblico, il privilegio può operare anche nel contesto concorsuale se la revoca o la risoluzione intervengono in relazione a un rapporto già assistito dalla causa pubblica del beneficio.
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