Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23165/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per detenzione e vendita di cover contraffatte (artt. 648 e 474 c.p.) denunciando: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione del capo B nell'epigrafe (presunta violazione dell'art. 546 c.p.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'accertamento della contraffazione, sostenendo che i giudici di merito hanno basato la decisione soltanto sulle dichiarazioni degli agenti senza perizia tecnica e che non sussisterebbe responsabilità personale (Wu assente dal paese; Li semplice dipendente che poteva ignorare la provenienza della merce imballata); 3) mancata concessione delle attenuanti generiche, senza motivazione adeguata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'omissione del capo nell'epigrafe determini nullità, richiamando l'art. 546 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Sul secondo motivo ha ribadito che nei reati di contraffazione non è sempre necessaria perizia tecnica: la prova può emergere da una pluralità di elementi (modalità di offerta, confezionamento, prezzo, mancanza di documentazione, escussione di operatori di polizia specializzati) e la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti. Sul terzo motivo ha confermato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica ragioni ostative e non è tenuto ad esaminare ogni elemento favorevole. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    La mancanza dell'indicazione del capo d'imputazione nell'epigrafe non comporta automaticamente nullità della sentenza; la nullità prevista riguarda la mancanza o incompletezza del dispositivo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del controllo di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza della motivazione giuridica e l'assenza di manifesta illogicità, non riforma gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.

    art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis

    È legittima la trattazione del ricorso in contraddittorio scritto senza discussione orale se le parti non hanno richiesto la trattazione orale nei termini stabiliti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quantificata dal giudice.

  • art. 648 cod. pen.

    La norma contiene un'attenuante applicata in primo grado; il giudice di merito ha valutato il valore della merce ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 474 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato relativo alla contraffazione/uso di segni distintivi; applicata nel capo B dell'imputazione.

Massime di principio

  • L'omissione formale dell'indicazione del capo d'imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina automaticamente la nullità del provvedimento: occorre verificare la presenza di vizi nel dispositivo, come previsto dall'art. 546 c.p.p.
  • Nei reati di contraffazione la prova non richiede necessariamente una perizia tecnica: può essere raggiunta mediante una pluralità di elementi indiziari e le dichiarazioni di agenti specializzati, quando integrate da circostanze concrete (confezionamento, esposizione, prezzo, mancanza di documentazione).
  • La Corte di Cassazione è limitata nella revisione degli accertamenti di fatto: non può riconsiderare librement e la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito, ma deve verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione.
  • La semplice assenza fisica del titolare (ad es. all'estero) o il ruolo di dipendente non escludono automaticamente la responsabilità penale: rilevano le prove che colleghino la condotta alla responsabilità (esposizione della merce, possibilità di controllo, circostanze oggettive).
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica motivazioni ostative; non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi.
  • Proceduralmente, il ricorso può essere deciso in contraddittorio scritto senza discussione orale se nessuna parte richiede la trattazione orale nei termini di legge; l'omissione di tale richiesta comporta l'improcedibilità della discussione orale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.