Cassazione Penale, Sentenza n. 23165/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per detenzione e vendita di cover contraffatte (artt. 648 e 474 c.p.) denunciando: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata indicazione del capo B nell'epigrafe (presunta violazione dell'art. 546 c.p.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'accertamento della contraffazione, sostenendo che i giudici di merito hanno basato la decisione soltanto sulle dichiarazioni degli agenti senza perizia tecnica e che non sussisterebbe responsabilità personale (Wu assente dal paese; Li semplice dipendente che poteva ignorare la provenienza della merce imballata); 3) mancata concessione delle attenuanti generiche, senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'omissione del capo nell'epigrafe determini nullità, richiamando l'art. 546 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Sul secondo motivo ha ribadito che nei reati di contraffazione non è sempre necessaria perizia tecnica: la prova può emergere da una pluralità di elementi (modalità di offerta, confezionamento, prezzo, mancanza di documentazione, escussione di operatori di polizia specializzati) e la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti. Sul terzo motivo ha confermato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica ragioni ostative e non è tenuto ad esaminare ogni elemento favorevole. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancanza dell'indicazione del capo d'imputazione nell'epigrafe non comporta automaticamente nullità della sentenza; la nullità prevista riguarda la mancanza o incompletezza del dispositivo.
Limiti del controllo di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza della motivazione giuridica e l'assenza di manifesta illogicità, non riforma gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis
È legittima la trattazione del ricorso in contraddittorio scritto senza discussione orale se le parti non hanno richiesto la trattazione orale nei termini stabiliti.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quantificata dal giudice.
La norma contiene un'attenuante applicata in primo grado; il giudice di merito ha valutato il valore della merce ai fini del riconoscimento dell'attenuante.
Norma richiamata come titolo di reato relativo alla contraffazione/uso di segni distintivi; applicata nel capo B dell'imputazione.
Massime di principio
- L'omissione formale dell'indicazione del capo d'imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina automaticamente la nullità del provvedimento: occorre verificare la presenza di vizi nel dispositivo, come previsto dall'art. 546 c.p.p.
- Nei reati di contraffazione la prova non richiede necessariamente una perizia tecnica: può essere raggiunta mediante una pluralità di elementi indiziari e le dichiarazioni di agenti specializzati, quando integrate da circostanze concrete (confezionamento, esposizione, prezzo, mancanza di documentazione).
- La Corte di Cassazione è limitata nella revisione degli accertamenti di fatto: non può riconsiderare librement e la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito, ma deve verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione.
- La semplice assenza fisica del titolare (ad es. all'estero) o il ruolo di dipendente non escludono automaticamente la responsabilità penale: rilevano le prove che colleghino la condotta alla responsabilità (esposizione della merce, possibilità di controllo, circostanze oggettive).
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica motivazioni ostative; non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi.
- Proceduralmente, il ricorso può essere deciso in contraddittorio scritto senza discussione orale se nessuna parte richiede la trattazione orale nei termini di legge; l'omissione di tale richiesta comporta l'improcedibilità della discussione orale.
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