Cassazione Penale, Sentenza n. 08789/2026 del 06/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava non esecutiva, nei confronti di Anna Cristoforo, la sentenza penale n. 284/2004 e che, nel resto, rigettava le loro richieste relative all'esatta individuazione dei beni da demolire, alla prescrizione di due reati (per un manufatto di circa 250/235 mq) e alla sospensione dell'ordine di demolizione. Hanno dedotto: violazione degli artt. 670 c.p.p., 3 e 24 Cost. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando la mancata sospensione dell'ordine di demolizione nonostante la non esecutività della sentenza nei confronti della comproprietaria Cristoforo; violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per mancata e insufficiente motivazione nella qualificazione come "ampliamenti" di una cucina di 32 mq e di un capannone di 351 mq; vizio per incompatibilità del consulente del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 222 c.p.p.; ed errata applicazione dell'art. 676 c.p.p. in relazione all'art. 157 c.p. con riguardo alla prescrizione di reati relativi a un manufatto di circa 235 mq.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: 1) la dichiarata non esecutività della sentenza nei confronti della Cristoforo non incide sull'ordine di demolizione, il quale ha natura reale e colpisce anche i comproprietari e gli aventi causa, essendo l'illegalità delle opere ormai coperta da giudicato quanto alla natura abusiva; 2) la qualificazione di alcuni interventi come ampliamenti e di altri come corpi di fabbrica autonomi è accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale sulla base della consulenza del P.M. e non sindacabile in sede di legittimità; 3) i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti idonei a confutare la qualificazione di specifici locali come ampliamenti; 4) non è ravvisabile incompatibilità del consulente del P.M. poiché i ricorrenti stessi avevano nominato lo stesso tecnico; 5) il giudice dell'esecuzione non ha il potere di accertare autonomamente la prescrizione anteriore al giudicato non dichiarata, e i ricorrenti non hanno fornito dati precisi circa i reati e le date di estinzione. Perciò i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per censurare la decisione del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto infondate le censure e non ha riscontrato violazione dei principi richiamati nella motivazione dell'ordinanza
art. 3 Cost.
Invocato in relazione al diritto al giusto processo e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non viziata
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla tutela giurisdizionale; la Corte ha escluso che sia stata lesa la posizione processuale dei ricorrenti dalla decisione impugnata
art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma del testo unico dell'edilizia relativa agli interventi soggetti a demolizione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione di aggiunte, modificazioni e ampliamenti rispetto alle opere originarie sia questione di merito adeguatamente motivata dalla Corte territoriale
Norma sull'incompatibilità del consulente; la Corte ha escluso l'incompatibilità rilevante alla luce della circostanza che i ricorrenti avevano nominato lo stesso tecnico, quindi non è stato dimostrato un conflitto impeditivo dell'utilizzo dell'elaborato
Richiamato in relazione alla possibilità di eccepire la prescrizione; la Corte ha ricordato che il giudice dell'esecuzione non può dichiarare prescrizione non già accertata e dichiarata nel giudizio di merito
Norma sulla prescrizione dei reati invocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata da elementi tali da consentire un accertamento in sede di esecuzione
Norma che disciplina l'effetto della declaratoria d'inammissibilità circa le spese e la somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di Euro 3.000,00
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che, nella fattispecie, non sussistendo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comunque opera l'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione ha natura reale: una volta accertata l'abusività con giudicato, l'ordine può colpire anche i comproprietari e gli aventi causa e non viene automaticamente sospeso dalla dichiarazione di non esecutività della sentenza penale nei confronti di uno solo dei coimputati
- La qualificazione delle opere (ampliamento vs corpo di fabbrica autonomo) è un accertamento di merito fondato su consulenze e rilievi tecnici: in sede di legittimità il sindacato è molto limitato e richiede censure specifiche e motivate per essere accolto
- L'incompatibilità del consulente deve essere provata con elementi chiari; la mera circostanza di nomina da parte di più parti non è di per sé sufficiente a escludere l'efficacia dell'elaborato se non è dimostrato un conflitto rilevante
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare ex novo la prescrizione di reati che non sia già stata accertata e dichiarata nel giudizio di merito; chi eccepisce la prescrizione deve indicare con precisione i reati, i termini e le date rilevanti
- Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti dell'esecuzione è essenziale formulare censure specifiche, con riferimenti temporali e probatori precisi; censure generiche o prive di dati concreti rischiano l'inammissibilità
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, nelle ipotesi previste, della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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