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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08789/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava non esecutiva, nei confronti di Anna Cristoforo, la sentenza penale n. 284/2004 e che, nel resto, rigettava le loro richieste relative all'esatta individuazione dei beni da demolire, alla prescrizione di due reati (per un manufatto di circa 250/235 mq) e alla sospensione dell'ordine di demolizione. Hanno dedotto: violazione degli artt. 670 c.p.p., 3 e 24 Cost. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, contestando la mancata sospensione dell'ordine di demolizione nonostante la non esecutività della sentenza nei confronti della comproprietaria Cristoforo; violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per mancata e insufficiente motivazione nella qualificazione come "ampliamenti" di una cucina di 32 mq e di un capannone di 351 mq; vizio per incompatibilità del consulente del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 222 c.p.p.; ed errata applicazione dell'art. 676 c.p.p. in relazione all'art. 157 c.p. con riguardo alla prescrizione di reati relativi a un manufatto di circa 235 mq.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: 1) la dichiarata non esecutività della sentenza nei confronti della Cristoforo non incide sull'ordine di demolizione, il quale ha natura reale e colpisce anche i comproprietari e gli aventi causa, essendo l'illegalità delle opere ormai coperta da giudicato quanto alla natura abusiva; 2) la qualificazione di alcuni interventi come ampliamenti e di altri come corpi di fabbrica autonomi è accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale sulla base della consulenza del P.M. e non sindacabile in sede di legittimità; 3) i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti idonei a confutare la qualificazione di specifici locali come ampliamenti; 4) non è ravvisabile incompatibilità del consulente del P.M. poiché i ricorrenti stessi avevano nominato lo stesso tecnico; 5) il giudice dell'esecuzione non ha il potere di accertare autonomamente la prescrizione anteriore al giudicato non dichiarata, e i ricorrenti non hanno fornito dati precisi circa i reati e le date di estinzione. Perciò i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la decisione del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto infondate le censure e non ha riscontrato violazione dei principi richiamati nella motivazione dell'ordinanza

  • art. 3 Cost.

    Invocato in relazione al diritto al giusto processo e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non viziata

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla tutela giurisdizionale; la Corte ha escluso che sia stata lesa la posizione processuale dei ricorrenti dalla decisione impugnata

  • art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norma del testo unico dell'edilizia relativa agli interventi soggetti a demolizione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione di aggiunte, modificazioni e ampliamenti rispetto alle opere originarie sia questione di merito adeguatamente motivata dalla Corte territoriale

  • art. 222 cod. proc. pen.

    Norma sull'incompatibilità del consulente; la Corte ha escluso l'incompatibilità rilevante alla luce della circostanza che i ricorrenti avevano nominato lo stesso tecnico, quindi non è stato dimostrato un conflitto impeditivo dell'utilizzo dell'elaborato

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di eccepire la prescrizione; la Corte ha ricordato che il giudice dell'esecuzione non può dichiarare prescrizione non già accertata e dichiarata nel giudizio di merito

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione dei reati invocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata da elementi tali da consentire un accertamento in sede di esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'effetto della declaratoria d'inammissibilità circa le spese e la somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di Euro 3.000,00

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, nella fattispecie, non sussistendo colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comunque opera l'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Un ordine di demolizione ha natura reale: una volta accertata l'abusività con giudicato, l'ordine può colpire anche i comproprietari e gli aventi causa e non viene automaticamente sospeso dalla dichiarazione di non esecutività della sentenza penale nei confronti di uno solo dei coimputati
  • La qualificazione delle opere (ampliamento vs corpo di fabbrica autonomo) è un accertamento di merito fondato su consulenze e rilievi tecnici: in sede di legittimità il sindacato è molto limitato e richiede censure specifiche e motivate per essere accolto
  • L'incompatibilità del consulente deve essere provata con elementi chiari; la mera circostanza di nomina da parte di più parti non è di per sé sufficiente a escludere l'efficacia dell'elaborato se non è dimostrato un conflitto rilevante
  • Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare ex novo la prescrizione di reati che non sia già stata accertata e dichiarata nel giudizio di merito; chi eccepisce la prescrizione deve indicare con precisione i reati, i termini e le date rilevanti
  • Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti dell'esecuzione è essenziale formulare censure specifiche, con riferimenti temporali e probatori precisi; censure generiche o prive di dati concreti rischiano l'inammissibilità
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, nelle ipotesi previste, della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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