Cassazione Civile, Ordinanza n. 33906/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio del pubblico ministero tramite l’annotazione "al visto PM" sul fascicolo e che l’opposizione fosse stata proposta oltre il termine di 30 giorni. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi: ha dedotto, in sostanza, la mancata notificazione o comunicazione del decreto di liquidazione e l’assenza di prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; inoltre ha contestato che il giudice di merito non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era mai avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancanza di un’esposizione sommaria dei fatti di causa, da sola sufficiente a determinare l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre ritenuto inammissibili anche nel merito le doglianze, osservando che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" e aveva tratto da essa la conoscibilità del provvedimento, evidenziando altresì che non era stata provata una conoscenza successiva non imputabile. La Corte ha quindi ritenuto tardiva l’opposizione, proposta oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Ha disposto nulla sulle spese, sia perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, sia perché l’intimato non aveva svolto difese. Ha infine dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato come base della proposta del relatore di definizione in camera di consiglio.
È indicato nel combinato disposto con l’art. 702-bis c.p.c. quale modalità di comunicazione del provvedimento, anche tramite forme equipollenti.
È richiamato per il regime di comunicazione del provvedimento, suscettibile di essere assolto anche con modalità equipollenti purché vi sia effettiva conoscenza.
La Corte afferma che il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio e che, nel caso concreto, l’opposizione era comunque proposta oltre tale termine.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua omissione comporta inammissibilità del ricorso.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente a quella tipica, purché risulti assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Ai fini del decorso del termine per impugnare rileva la conoscibilità effettiva del provvedimento, potendo essere valorizzati elementi del fascicolo che dimostrino l’avvenuta messa a disposizione dell’atto.
- Il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati.
- Quando l’impugnazione è proposta oltre il termine breve e anche oltre il termine lungo, essa è inammissibile.
- La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannata alle spese di lite anche in caso di soccombenza; se l’impugnazione è inammissibile, può essere dovato l’ulteriore contributo unificato.
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