Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21443/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero reiterative dell'appello e volte a contestare la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e immune da manifeste illogicità, perché fondata su corrette massime di अनुभव?

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la detenzione di hashish in quantitativo molto elevato, circa quaranta volte superiore al limite tabellare, da cui erano ricavabili quasi 900 dosi. Il ricorso, tuttavia, si è limitato a riproporre motivi già dedotti in appello e a censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, sostenendo in sostanza che la sostanza fosse destinata all'uso personale; tesi ritenuta non dimostrata. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Disposizione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato in materia di stupefacenti; il testo evidenzia una condotta di detenzione di hashish incompatibile con l'uso personale e coerente con una finalità illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, poiché tali profili appartengono al giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente enormemente superiore al limite tabellare può costituire elemento logicamente idoneo a escludere l'uso personale e a sostenere la finalità di spaccio, quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e immune da illogicità manifesta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.