Cassazione Civile, Ordinanza n. 26372/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'Ufficio aveva contestato al Comune, con atto di irrogazione sanzioni a seguito di verifica della Guardia di Finanza, di non aver emesso autofatture in relazione a somme corrisposte negli anni 2008-2011 ad associazioni sportive per la gestione di impianti sportivi comunali. La tesi dell'Amministrazione era che, sulla base delle clausole contrattuali, gli oneri posti a carico delle associazioni e i contributi erogati dal Comune integrassero prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, con conseguente obbligo di autofatturazione e applicazione delle sanzioni di cui al d.P.R. n. 633/1972 e al D.Lgs. n. 471/1992. Il Comune resisteva sostenendo che si trattasse di contributi a fondo perduto, privi di sinallagma, destinati a coprire solo in parte le spese di gestione e quindi estranei ad attività commerciale imponibile. In cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1992, assumendo che i contributi fossero il corrispettivo di specifiche prestazioni di servizio; con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avrebbe valorizzato le clausole contrattuali e altri elementi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati entrambi i motivi: da un lato perché il ricorso non rispettava l'onere di autosufficienza, non riportando il contenuto delle clausole contrattuali richiamate; dall'altro perché le censure miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito della convenzione e dei rapporti tra Comune e associazioni sportive, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha inoltre condiviso l'accertamento della CTR, secondo cui i contributi erano meri apporti a fondo perduto, destinati a coprire parzialmente le spese di gestione, senza alcun nesso sinallagmatico con prestazioni di servizi imponibili; pertanto non sussisteva attività commerciale soggetta a IVA né obbligo di autofatturazione. Il Comune di Bolzano ha ottenuto la conferma della decisione favorevole di merito e la condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per ottenere una rivalutazione del fatto o del contenuto dei contratti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è utilizzabile solo per omesso esame di un fatto decisivo; non può surrettiziamente trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito.
artt. 2 e 3 d.P.R. n. 633 del 1972
l'imponibilità IVA presuppone una prestazione di servizi/cessione di beni a fronte di un corrispettivo sinallagmatico; in assenza di tale nesso non vi è soggezione a imposta.
art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1992
la sanzione per omessa autofatturazione presuppone un'operazione effettivamente rilevante ai fini IVA e un corrispondente obbligo del soggetto passivo.
art. 3 D.Lgs. n. 50 del 2016
richiamato dalla ricorrente per qualificare le concessioni come contratti pubblici passivi, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel caso concreto.
Massime di principio
- In materia di IVA, un'erogazione di denaro da parte di un ente locale a favore di un gestore di impianti sportivi non è imponibile quando, dall'assetto convenzionale complessivo, risulti che si tratta di un contributo a fondo perduto o di una sovvenzione parziale alle spese di gestione, priva di nesso sinallagmatico con specifiche prestazioni di servizi.
- Ai fini della qualificazione di una somma come corrispettivo imponibile IVA, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di uno scambio prestazione/controprestazione; la semplice previsione di oneri a carico del concessionario o la finalizzazione dell'accordo a garantire la fruibilità del servizio non bastano, da soli, a integrare un rapporto commerciale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura delle clausole contrattuali o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata abbia compiuto un accertamento logico e completo del contenuto degli accordi.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare il giudizio di fatto del giudice di merito; il motivo per omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione puntuale del fatto trascurato e non può ridursi a una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
- Il rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede la riproduzione, almeno nei tratti essenziali, dei documenti o delle clausole contrattuali su cui la censura si fonda, quando la loro trascrizione sia necessaria per consentire il controllo di legittimità.
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