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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20625/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto della Corte di cassazione: la Cassazione avrebbe erroneamente valutato che l'annotazione a margine della sentenza di primo grado (che indicava la comunicazione al Procuratore generale il 20/07/2018) non provasse la data di ricezione dell'atto e quindi non avrebbe accertato la tardività dell'appello proposto dal Procuratore generale (depositato il 06/09/2018) rispetto al termine per impugnare fissato al 04/09/2018. La difesa allega certificazioni della cancelleria (rilasciate successivamente) che confermerebbero la comunicazione al PG il 20/07/2018.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorra un errore di fatto ma una valutazione giuridica sull'efficacia probatoria dell'annotazione di cancelleria (ossia se essa documenti la ricezione dell'atto o solo la spedizione). Ha quindi escluso che si tratti di un errore percettivo sui documenti interni al processo suscettibile del rimedio ex art. 625-bis c.p.p. Inoltre la Corte ha rilevato che non è ammissibile fondare il presunto errore su atti formati dopo il processo o esterni ad esso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 31/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimessione prevista per errore di fatto: la Corte ricorda che il rimedio è circoscritto agli errori percettivi sugli atti interni al giudizio (svista/equivoco) e non può essere utilizzato per censurare valutazioni giuridiche o errori di diritto; gli elementi utilizzati per dimostrare l'errore devono risultare dagli atti del processo stesso e non da documenti esterni o formati successivamente.

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso di deposito della sentenza e il relativo termine per l'impugnazione: la contestazione aveva ad oggetto l'individuazione del dies a quo per il termine di impugnazione, collegato alla comunicazione dell'avviso di deposito al Procuratore generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: la Corte ha applicato le previsioni su condanna alle spese processuali e al pagamento a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 385 cod. pen.

    Titolo di reato inizialmente contestato all'imputato nella fase di primo grado; la vicenda processuale riguarda la pronuncia di proscioglimento da quel reato in primo grado.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma invocata in primo grado come causa di non punibilità che ha determinato il proscioglimento dell'imputato; successivamente oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013 (Pezzino); Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015 (Cofano); Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018 (D'Agostino); Corte cost. sent. n. 186/2000

    La Corte richiama precedenti secondo cui l'errore di fatto è errore percettivo sugli atti interni e non copre valutazioni giuridiche; richiama anche principio relativo all'imposizione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto di carattere percettivo sugli atti interni al giudizio (svista o equivoco) e non è utilizzabile per correggere valutazioni giuridiche o interpretazioni del contenuto e degli effetti degli atti.
  • Per qualificare un errore come 'di fatto' è necessario che, confrontando ictu oculi l'atto del processo e la lettura che ne ha dato la Corte, emerga una palese svista; non è ammesso fondare il ricorso su documenti esterni o prodotti dopo la conclusione del giudizio.
  • Un'annotazione di cancelleria che attesti la data di spedizione di una comunicazione non equivale automaticamente alla prova della data di ricezione dall'ufficio destinatario; spetta al ricorrente fornire la prova della ricezione quando da essa dipende il dies a quo dei termini di impugnazione.
  • Questioni relative alla valutazione della efficacia probatoria di un documento processuale (es. se esso attesti la ricezione o solo la spedizione) sono di natura giuridica e non rientrano nel sindacato consentito dall'art. 625-bis.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di somme alla Cassa delle ammende qualora non ricorra assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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