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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19389/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 10/05/2022 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura alternativa della semilibertà. Il ricorrente ha dedotto che nell'istanza erano stati prodotti estratti delle sentenze di condanna che dimostravano una partecipazione minima e non dirigenziale al clan camorristico, invocando la configurabilità dell'impossibilità o irrilevanza della collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Prima Sezione, avesse sanato i vizi istruttori precedenti e avesse fornito motivazione sufficiente e logica. Dall'esame delle sentenze irrevocabili e degli atti è emerso che il ricorrente aveva un ruolo di rilievo nel clan Mazzarella, persistono legami con l'organizzazione e vi sono precedenti di polizia e giudiziari che documentano la pericolosità sociale. Pertanto non è stata provata l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione; la semilibertà è stata esclusa e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58-ter ord. pen. (articolato sulla collaborazione)

    La norma richiede che il condannato nell'istanza delinei elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione, onere che in assenza di adeguate allegazioni impedisce l'esame di merito. La valutazione deve guardare alle sentenze irrevocabili per accertare la portata della partecipazione.

  • art. 4-bis ord. pen.

    La disciplina delle cause ostative non può operare in modo assoluto; la giurisprudenza costituzionale ha escluso la preclusione automatica e ha imposto valutazioni individuali sulla persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e sul rischio di loro ripristino.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza costituzionale per sottolineare il carattere rieducativo della pena e l'illegittimità di preclusioni automatiche che impediscano valutazioni individuali sui benefici penitenziari.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: la valutazione dei benefici penitenziari deve considerare il percorso rieducativo e non può basarsi su presunzioni assolute di pericolosità derivanti dalla mancata collaborazione.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Normativa di riferimento per i benefici penitenziari e per l'articolato rapporto con le cause ostative; integrata e interpretata alla luce delle pronunce costituzionali che richiedono valutazioni caso per caso.

  • Legge 12 luglio 1991, n. 203

    Rilevante nel quadro delle norme che disciplinano l'accesso ai benefici per reati connessi alla criminalità organizzata; richiamata nel contesto del combinato disposto con l'art. 4-bis e l'art. 58-ter.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2018

    «carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici... contrasta con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena..."

    Ha censurato la previsione di preclusioni automatiche basate solo sul titolo di reato, imponendo valutazioni individuali del giudice sull'effettivo percorso rieducativo e sulla esistenza di ragioni ostative di ordine speciale-preventivo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 4-bis nella parte in cui escludeva permessi premio in assenza di collaborazione, introducendo la necessità di valutare l'assenza di collegamenti attuali e del rischio di ripristino degli stessi.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 97 del 2021

    Ha precisato che la collaborazione mantiene valore positivo ma non può essere l'unica strada per ottenere benefici; va consentito al giudice di valutare l'intero percorso carcerario e acquisire elementi specifici che escludano collegamenti attuali e rischio di ripristino.

  • Corte EDU, Caso Viola c. Italia (13/06/2019)

    Richiama la necessità di bilanciare prevenzione generale e funzione rieducativa, sottolineando che il giudice deve verificare concretamente la sussistenza della pericolosità sociale e non basarsi su presunzioni assolute.

Massime di principio

  • In presenza di reati ostativi il condannato ha l'onere di allegare nell'istanza elementi specifici che dimostrino l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione; senza tali elementi l'istanza può essere dichiarata inammissibile.
  • La valutazione sulla possibilità di concessione dei benefici penitenziari è caso per caso: la giurisprudenza costituzionale ha escluso preclusioni automatiche basate solo sul tipo di reato o sulla mancata collaborazione.
  • Per valutare l'eventuale inesigibilità o irrilevanza della collaborazione è necessario esaminare le sentenze irrevocabili che accertano fatti e responsabilità, non limitandosi a generiche deduzioni.
  • Il ruolo effettivo del condannato nell'organizzazione (dirigenziale o di rilievo) e la disponibilità di informazioni utili costituiscono fattori determinanti per ritenere la collaborazione possibile e, quindi, per escludere il beneficio.
  • La mera offerta di lavoro o l'allontanamento dal territorio di provenienza non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di ripristino di collegamenti mafiosi se permangono elementi oggettivi di pericolosità o ramificazioni territoriali.
  • Il giudice deve motivare compiutamente, basandosi su atti e sentenze, la valutazione circa l'esistenza di collegamenti attuali o del rischio di ripristino; decisioni carenti nell'istruttoria possono essere annullate e rimesse per integrazione.

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