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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38762/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dal difensore avv. Fabrizio Cravero per nullità derivante dall'inosservanza dell'art. 420-bis c.p.p. relativa alla dichiarazione di assenza dell'imputato. Si censura la regolarità delle notifiche: l'imputato era privo di valido domicilio in Italia e il difensore d'ufficio aveva rifiutato la domiciliazione, pertanto l'elezione di domicilio presso il difensore non avrebbe efficacia e la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. non avrebbe garantito la conoscenza del procedimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la nullità per inosservanza dell'art. 420-bis c.p.p. e dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p. (perché la domiciliazione presso il difensore d'ufficio non è efficace se non sussiste l'assenso del difensore). La Corte ha affermato che, in mancanza di accettazione del difensore e di nuova elezione di domicilio, non può farsi la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, ma vanno seguite le regole delle notificazioni all'imputato (artt. 157 e eventualmente 159) e, se irreperibile, le procedure previste per l'irreperibilità. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di San Remo in diversa persona fisica

Norme richiamate

  • art. 10-bis, D. Lgs. n. 286/1998

    Norma sostanziale: illecito amministrativo/penale relativo all'ingresso e permanenza senza permesso di soggiorno, reato per cui l'imputato era stato condannato

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione al difensore dell'imputato; la Corte ha stabilito che tale forma non è utilizzabile se il difensore d'ufficio non ha accettato la domiciliazione (in presenza della disciplina del comma 4-bis dell'art.162)

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/06/2017, n.103)

    l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario

    La domiciliazione presso il difensore d'ufficio è inefficace senza l'accettazione del difensore; il giudice deve verificare tale assenso prima di ritenere valida la notifica al difensore

  • artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

    Regole alternative per la notificazione all'imputato: se l'elezione di domicilio presso il difensore non è efficace, le notifiche devono seguire le ordinarie modalità all'imputato (o alla residenza/fissa dimora) e, se necessario, la procedura di irreperibilità

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina della dichiarazione di assenza dell'imputato: la sua inosservanza determina nullità assoluta che incide sulla validità dell'instaurazione del contraddittorio

  • art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Norma che consente l'annullamento con rinvio ad altro giudice, applicata dalla Corte per disporre il nuovo giudizio al Giudice di Pace in diversa persona fisica

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art.162 c.p.p.; la Corte ne valorizza la ratio volta a garantire la reale conoscenza del processo da parte dell'imputato assistito da difensore d'ufficio

Massime di principio

  • Se l'imputato dichiara domicilio presso il difensore d'ufficio, il giudice deve verificare l'effettivo assenso del difensore: senza questo assenso l'elezione di domicilio è inefficace
  • Non è possibile considerare valida la notifica al difensore (art.161, comma 4) quando il difensore non ha accettato la domiciliazione: in tal caso vanno seguite le normali modalità di notifica all'imputato (artt.157/159) o, se necessario, la procedura di irreperibilità
  • La mancata osservanza delle disposizioni su dichiarazione di assenza (art.420-bis) e domiciliatario determina nullità assoluta che può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente sul tema della domiciliazione e dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; motivazioni generiche sulla conoscenza legale non sono sufficienti se manca l'assenso del difensore
  • In situazioni analoghe (imputato senza fissa dimora e difensore d'ufficio che rifiuta la domiciliazione) le autorità devono attivare le ricerche dell'interessato e, se necessario, il decreto di irreperibilità prima di notificare al difensore

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