Cassazione Penale, Ordinanza n. 28387/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 649 c.p.p., per asserita violazione del principio del ne bis in idem. Sostiene, in sostanza, che i fatti oggetto del nuovo procedimento sarebbero sovrapponibili a quelli già giudicati in un precedente processo, tale da imporre una declaratoria di proscioglimento o comunque l'applicazione della preclusione derivante dal giudicato. La Corte, però, rileva che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel caso concreto non è superata la motivazione del giudice di merito sulla differenza temporale e sostanziale delle condotte: il primo procedimento riguardava un disastro ambientale con inquinamento del terreno e della falda, sversamenti, abbandono di rifiuti e omesse bonifiche; il procedimento odierno concerne invece condotte diverse, descritte come omessa bonifica per inefficacia della barriera idraulica e mancato monitoraggio delle acque, contestate dal 2016 come ancora in corso. La doglianza viene quindi ritenuta non scrutinabile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento e, comunque, infondata quanto alla pretesa identità del fatto.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta non possa fondarsi su censure diverse da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, nel caso concreto, non vi sia coincidenza tra i fatti dei due procedimenti tale da integrare il ne bis in idem. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato in relazione al fatto contestato.
indicato come reato oggetto del ricorso, senza ulteriori specificazioni nella motivazione riportata.
invocato dal ricorrente in chiave di immediata declaratoria di proscioglimento, ma ritenuto non utilizzabile nel caso concreto per superare i limiti dell'impugnazione avverso il patteggiamento.
richiamato a sostegno dell'eccezione di ne bis in idem; la Corte esclude l'identità del fatto e quindi l'applicabilità della preclusione.
la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per i motivi tassativamente indicati: difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indicato come riferito al primo processo, usato per descrivere la diversa e più ampia condotta ambientale oggetto del precedente giudizio.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tali ipotesi sono inammissibili.
- L'eccezione di ne bis in idem richiede l'identità del fatto storico nei suoi elementi essenziali; non vi è preclusione quando i procedimenti riguardano condotte diverse per tempo, contenuto materiale e offensività.
- Per verificare la dedotta sovrapposizione tra due procedimenti occorre confrontare in modo concreto le condotte contestate, non limitandosi a formule astratte o a richiami generici al medesimo contesto ambientale.
- Se il primo procedimento riguarda una condotta di disastro ambientale più ampia e il secondo condotte autonome e ulteriori, la preclusione del giudicato non opera.
- Il ricorso che mira, in realtà, a rimettere in discussione la motivazione del giudice di merito sull'identità del fatto non è ammissibile quando la sentenza impugnata è un patteggiamento e la censura non rientra nei motivi consentiti.
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