Cassazione Penale, Ordinanza n. 04121/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali, come riqualificato ai sensi dell'art. 582 c.p. nel capo b). Ha dedotto: 1) illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa; 2) eccessività della pena; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità delle fonti di prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha giudicato manifestamente infondati anche i motivi sulla pena e sulle attenuanti generiche, rilevando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato, oltre a risultare generica la doglianza difensiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come fattispecie di lesioni personali alla quale è stato riqualificato il capo di imputazione b) e rispetto alla quale è stata confermata la responsabilità
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
delimita il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la doglianza che mira a una diversa lettura dei fatti è estranea a tale vizio
indicato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione della pena
indicato, insieme all'art. 132 c.p., come parametro per la determinazione della pena e degli aumenti/diminuzioni per circostanze
norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato
non citato espressamente nel testo trascritto, ma il dispositivo prevede la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la norma resta desumibile dal contenuto del provvedimento
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rilettura delle dichiarazioni della persona offesa o delle altre fonti di prova: la censura è ammissibile solo se individua un effettivo vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La doglianza che, formalmente dedotta come vizio di motivazione, si risolva nella proposta di una diversa ricostruzione del fatto è manifestamente infondata o inammissibile, perché invoca un controllo di merito precluso alla Corte di cassazione.
- La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di palese illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una specifica e autonoma motivazione quando in appello siano riproposti gli stessi elementi già disattesi in primo grado, oppure quando la richiesta sia formulata in modo generico senza addurre elementi specifici ulteriori.
- La censura sulla pena o sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può tradursi nella richiesta di un "diritto al minimo" della sanzione, essendo necessaria la denuncia di un vizio logico o giuridico effettivo della motivazione di merito.
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