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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29136/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che lo aveva condannato per evasione dal regime di detenzione domiciliare. Con il primo motivo ha contestato la prova del dolo e le ragioni dell'allontanamento, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio. Ha inoltre dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., lamentando che il fatto dovesse essere ritenuto tenue. Infine ha censurato l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte tali doglianze fossero inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dai giudici di appello, i quali avevano motivato in modo congruo sull'accertamento del reato, sul dolo, sulla non tenuità del fatto, sulla pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando anche i numerosi e gravi precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure che miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio e delle circostanze del fatto, osservando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. In particolare, è stato richiamato l'orientamento consolidato secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare non autorizzato, a prescindere da durata, distanza o motivi soggettivi dell'allontanamento. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva escluso la tenuità in ragione delle modalità e della durata dell'evasione, valutazione insindacabile in assenza di evidenti vizi logici. Le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche sono state considerate ripetitive di quelle già respinte in appello, con motivazione fondata sui precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    richiamato implicitamente come fattispecie di evasione dal luogo di detenzione domiciliare; la Corte ribadisce che ogni allontanamento non autorizzato integra il reato, a prescindere da durata, distanza e motivi dell'allontanamento

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dal ricorrente; la Corte ritiene insindacabile in cassazione la valutazione di merito che ha escluso la particolare tenuità del fatto per modalità e durata dell'evasione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo della detenzione domiciliare, senza che assumano rilievo, ai fini della tipicità, la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o le ragioni soggettive che abbiano indotto il soggetto a sottrarsi alla vigilanza custodiale.
  • Le censure che mirano esclusivamente a una diversa lettura del materiale probatorio o a un nuovo apprezzamento dei fatti sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, adeguata e non manifestamente illogica.
  • La valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto, quando sorretta da argomentazioni sulle modalità della condotta e sulla sua durata, non può essere sostituita da una rivalutazione autonoma del giudice di legittimità in assenza di evidenti vizi logici.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, se motivati con riferimento a precedenti penali gravi e numerosi quali indici di maggiore pericolosità, non sono sindacabili in cassazione ove la motivazione non presenti illogicità manifeste.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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